COMUNE DI CEPRANO

(Provincia di Frosinone)

 

REGOLAMENTO COMUNALE

SULL’ORDINAMENTO GENERALE

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Approvato con deliberazione G.C.n°243 del 27.10.1999

 

SOMMARIO

 

Art.

OGGETTO

Pag.

Art.

OGGETTO

Pag.

 

Capo I – Principi generali

1

 

Capo VI – Le procedure per l’adozione delle

 

1

Oggetto

1

 

Deliberazioni e delle determinazioni

27

2

Finalità e principi

1

43

Le determinazioni

27

3

Indirizzo politico e gestione

2

44

Procedura di adozione delle determinazioni

27

4

Criteri di organizzazione

2

45

Procedura di adozione delle deliberazioni

28

5

Gestione delle risorse umane

3

46

I pareri di regolarità tecnica e contabile

28

 

Capo II – Struttura organizzativa

4

47

Visto di regolarità contabile

29

6

Articolazione della struttura organizzativa

4

48

Pareri e silenzio procedimentale

29

7

Settori

4

49

Ricorso gerarchico

30

8

Servizi

5

50

Potere sostitutivo

30

9

Uffici

5

 

Capo VII – Organi collegiali

31

10

Unità di progetto

5

51

Conferenza dei servizi

31

11

Uffici posti alle dirette dipendenze degli organi

 

52

Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico

32

 

Politici

5

53

Gruppi di lavoro

32

12

Servizio ispettivo

6

 

Capo VIII–Collaborazioni professionali esterne

33

13

Servizio di controllo interno

6

54

Contratti a tempo determinato

33

 

Capo III – Segretario Generale e Direttore

 

55

Conferimento e revoca dell’incarico

33

 

Generale

8

56

Contenuti del contratto

34

14

Competenze del segretario Generale

8

57

Collaborazioni coordinate e continuative

34

15

Direttore Generale

9

58

Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

34

15 bis

Vice Segretario

11

--------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

 

Capo IV – Le competenze dei responsabili dei

 

59

Conferimento di incarichi a dipendenti di pubbliche

 
 

settori e dei servizi

12

 

Amministrazioni

35

16

Responsabili dei Settori e dei Servizi. Modalità e

 

60

Riassunzione

35

 

Criteri per l’affidamento dei relativi incarichi.

12

 

Capo IX – Sanzioni e procedure disciplinari

 

17

Responsabile di Settore

13

 

Codice disciplinare

36

18

Durata e revoca dell’incarico di Responsabile

 

61

Responsabilità del personale

36

 

di Settore

15

62

Codice di comportamento

36

19

Sostituzione del Responsabile del Settore

15

63

Rapporti con l’utenza e qualità dei servizi

36

20

Responsabili di Servizio

15

64

Doveri del dipendente

36

21

Il Responsabile del procedimento

16

65

Infrazioni e sanzioni disciplinari

38

22

Competenze del Responsabile del procedimento

16

66

Procedimenti disciplinari

41

23

Il responsabile del procedimento di accesso ai

 

67

Audizione

42

 

Documenti

17

68

Definizione

43

24

Competenze in materia di personale

17

69

Sospensione ed estinzione del procedimento

 

25

Atti di concerto tra organi politici ed organi gestionali

18

 

Disciplinare

43

26

Polizza assicurativa

18

70

Impugnazione della sanzione disciplinare

43

27

Nucleo di valutazione

18

71

Sospensione cautelare in corso di procedimento

 

28

Le Determinazioni: competenze

19

 

Disciplinare

44

 

Capo V – Dotazione e assetto del Personale

20

72

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

44

29

Dotazione organica e organigramma

20

 

Capo X – Contenzioso del lavoro

46

30

Inquadramento

20

73

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

46

31

Assegnazione

21

74

Attività stragiudiziale

46

32

Disciplina mansioni

21

75

Arbitrato

46

33

34

Mobilità interna

Responsabilità del personale

22

23

76

77

Contenzioso giudiziale

Attività consultiva

47

47

35

Formazione ed aggiornamento del personale

23

     

36

Messi comunali

23

 

Capo XI – Disposizioni diverse

48

37

Economo comunale

23

78

Disciplina delle relazioni sindacali

48

38

Orario di servizio ed orario di lavoro

24

79

Delegazione di parte pubblica

48

39

Ferie, permessi, aspettative

24

80

Ufficio statistica

48

40

Part-time

25

81

Ufficio relazioni con il pubblico

49

41

Incompatibilità

25

82

Pubblicità

49

42

Cessazione del rapporto di lavoro

26

83

Abrogazioni

49

 

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in conformità allo Statuto ed ai criteri generali approvati dal consiglio comunale, definisce l’assetto della struttura organizzativa del Comune di Ceprano disciplinandone l’organizzazione amministrativa ed il funzionamento degli Uffici in funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale, in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.

 

Art. 2

Finalità e Principi

L’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in conformità alle disposizione dell’art.97 della Costituzione, deve garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa secondo principi di professionalità e responsabilità.

Gli Uffici ed i Servizi del Comune sono organizzati in Settori ciascuno con una propria competenza.

L'ordinamento dei Settori, dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti principi:

a) di efficacia, interna ed esterna; b) di efficienza, tecnica e gestionale; c) di funzionalità ed economicità di gestione; d) di professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale; e) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

L'efficacia interna rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.

L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.

L'efficienza tecnica si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario.

L’efficienza gestionale si consegue attenendosi rigidamente nella gestione di un servizio ad un criterio di minimizzazione dei costi attraverso la più idonea combinazione di input e output, considerati i prezzi di mercato.

Art. 3

Indirizzo politico e gestione

Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi di governo, Sindaco, Consiglio e Giunta competono esclusivamente funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo intese come potestà di individuare e definire gli obiettivi, i programmi e le finalità dell’azione amministrativa nonché verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Agli organi politici nel rispetto dell'art. 3, del D.Lgs. 80/98, competono più in particolare:

  1. la definizione degli obiettivi, priorità, piani programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  2. l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
  3. la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi, di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  4. le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

Ai Responsabili dei Settori, nel rispetto delle attribuzioni del Segretario Generale, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, spetta il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi, la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria con competenza all’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

 

Art. 4

Criteri di organizzazione

L'organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri:

a) "Articolazione e collegamento" - Gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee (finali e strumentali o di supporto) e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici e statici;

b) "Trasparenza" - L'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini;

c) ''Partecipazione e responsabilità" - L'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;

d) "Flessibilità" - Deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità, e nell'ambito della normativa contrattuale attuati processi di mobilità del personale, all'interno ed all'esterno dell'Ente;

e) "Armonizzazione degli orari" - Gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. L'orario di lavoro è funzionale all'efficienza ed all'orario di servizio.

 

Art. 5

Gestione delle risorse umane

La gestione dei rapporti di lavoro è attuata dai responsabili di settore con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

Nella gestione delle risorse umane e necessario:

  1. garantire la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;
  2. curare costantemente la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale;
  3. assicurare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
  4. valorizzare le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
  5. definire l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;
  6. assicurare l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;
  7. individuare criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 

Art. 6

Articolazione della struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune è articolata in Settori e Servizi. Possono, altresì, essere istituite Unità di Progetto.

I Settori rappresentano le unità organizzative primarie alle quali sono preposti dipendenti inquadrati nella categoria apicale dell’ente.

I Servizi costituiscono l’articolazione operativa del settore ed ad essi sono preposti dipendenti inquadrati in categorie non inferiori alla categoria "B".

L'articolazione della struttura dell’ente, elemento di individuazione delle competenze a vari livelli, non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma, al contrario, deve essere improntata a criteri di massima flessibilità, tesi a garantire il tempestivo ed idoneo adeguamento al mutare delle funzioni, dei programmi e degli obiettivi divenendo in tal modo razionale ed efficace strumento di gestione Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.

L’individuazione e la definizione dei Settori e dei Servizi è approvata dalla Giunta Comunale, previo parere del Segretario Generale, tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell'ampiezza dell'area di controllo del responsabile, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.

 

Art. 7

Settori

Il Settore, articolazione di primo livello, costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente, caratterizzata da elevato grado di complessità e di autonomia organizzativa e gestionale con riferimento ai servizi forniti, alle competenze richieste e all’autonomia funzionale, la cui attività è finalizzata a garantire l’efficienza e l’efficacia dell’intervento dell’ente nell’ambito di un’area omogenea volta ad assolvere a funzioni finali, strumentali e di supporto.

Il settore si articola in servizi secondo criteri di funzionalità, tesi al raggiungimento di precisi risultati, con possibilità di aggregazione e disaggregazione in funzione degli obiettivi posti, dell’omogeneità delle funzioni e dei servizi e della realizzazione del programma amministrativo.

 

Art. 8

Servizi

I Servizi, unità organizzative di secondo livello dotati di autonomia operativa ed articolati per funzioni omogenee, costituiscono le eventuali strutture di minore dimensione nelle quali è suddiviso un settore. Il servizio consiste in una unità operativa caratterizzata da un complesso omogeneo di attività finalizzate a garantire la gestione dell’intervento dell’ente nell’ambito della materia specifica garantendone l’esecuzione; interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica.

 

Art. 9

Uffici

L'Ufficio costituisce l’eventuale unità operativa di base interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia garantendone l'esecuzione.

La costituzione e la variazione degli uffici è disposta dal Responsabile di settore in attuazione dei programmi e delle direttive degli organi politici, sentito il Segretario Generale, secondo criteri di flessibilità e di razionale suddivisione dei compiti.

 

Art. 10

Unità di progetto

Possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, aventi ad oggetto il perseguimento e la realizzazione di specifici obiettivi rientranti nei programmi dell'Amministrazione.

La costituzione delle Unità di progetto è disposta dalla Giunta Comunale, sentito il Segretario Generale.

Contestualmente all’istituzione:

  1. si individua l’obiettivo da perseguire;
  2. si individua il responsabile del progetto;
  3. si assegnano le risorse finanziarie e tecniche necessarie;
  4. si definiscono i tempi di realizzazione del progetto e le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
  5. si preordinano, ove necessario, le modalità di raccordo con le unità operative permanenti.

Il responsabile dell’unità di progetto è il Segretario Generale o uno dei Responsabili di settore.

 

Art. 11

Uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici

Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere costituiti Uffici in posizione di staff, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per coadiuvare tali organi nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di loro competenza.

Tali uffici possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo esclusa ogni diretta competenza gestionale.

A tali uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo dell'ente ovvero collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco con decreto adottato di concerto con il responsabile del servizio finanziario, tenuto conto del possesso di titoli di studio ed eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni.

Il concerto del responsabile del servizio finanziario ha ad oggetto l'assunzione dell'impegno di spesa.

Il contratto stipulato con i collaboratori non può avere durata superiore a quella residuale del mandato del Sindaco in carica ed in ogni caso è risolto di diritto decorsi cinque giorni dalla anticipata cessazione del mandato di quest'ultimo per una qualsiasi causa, nonché nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o versi in situazioni strutturalmente deficitarie.

Il trattamento economico lordo da corrispondere non potrà essere superiore a quello previsto, per analoghe qualifiche, dai vigenti contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali, senza possibilità di corrispondere indennità aggiuntive.

 

Art. 12

Servizio ispettivo

Il Sindaco istituisce il Servizio ispettivo di cui all’art.1, comma 62, della legge 662/96.

Di detto servizio sono chiamati a farne parte i responsabili di settore.

 

Art. 13

Servizio di controllo interno di gestione

Al fine di garantire che le risorse siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di correttezza, di trasparenza, di efficacia, efficienza ed economicità, l’ente attiva, come previsto dal D.Lgs.30.07.99 n°286, il Servizio di Controllo interno di Gestione.

In particolare, si intende

Il Controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale del Comune.

Il controllo è volto a raccordare, ponendole in logica successione:

  1. le previsione finanziarie ed economiche;
  2. la verifica dei risultati;
  3. l’analisi degli scostamenti fra previsioni e realizzazioni;
  4. l’individuazione delle azioni di correzione eventualmente necessarie.

Il controllo di gestione è interno all’ente e si avvale dei dati e delle informazioni:

  1. della contabilità finanziaria, avente la finalità di rilevare le entrate e le spese conseguenti all’attuazione del sistema dei bilanci, verificandone continuativamente il grado di corrispondenza con le previsioni;
  2. della contabilità economica, che comprende le scritture aventi la finalità di rilevare la consistenza e le variazioni degli elementi patrimoniali e i costi e i proventi imputabili alla competenza economica dell’esercizio;
  3. delle rilevazioni volte all’analisi dei costi e dei proventi dei servizi;
  4. di un insieme di indicatori atti a misurare il volume ed il valore dei fattori operativi impiegati, il volume delle prestazioni erogate, gli obiettivi perseguiti, nonché l’efficienza e l’efficacia; tali indicatori sono inseriti nel piano esecutivo di gestione.

La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è servizio di supporto istituito in posizione di autonomia sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione ed è inserita nell’ambito del settore economico-finanziario al fine di agire in modo coordinato ed integrato rispetto al sistema informativo finanziario ed economico-patrimoniale.

Il servizio è affidato ad un dipendente qualificato che espleta tale compito con il coordinamento del responsabile del settore economico-finanziario il quale è preposto alla direzione complessiva dell’attività svolta dalla struttura operativa del controllo di gestione.

In mancanza di una adeguata struttura operativa l’amministrazione può ricorrere a collaborazioni professionali esterne disciplinate al capo VIII o stipulare apposita convenzione con altro ente; in attesa può avvalersi dell’operato del Segretario Generale e di un dipendente da questi scelto.

Il controllo di gestione fornisce dati sia ai responsabili di settore che possono verificare l’andamento della gestione dei rispettivi servizi, sia agli amministratori ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dagli organi gestionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE GENERALE

 

Art. 14

Competenze del Segretario Generale

Il Segretario generale, dirigente pubblico, dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 17 della L. 127/97 e dal DPR 465/97, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.

Oltre ai compiti di collaborazione e all’attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai principi dell’Ordinamento giuridico, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all'art. 17, comma 17, L. 127/97, il Segretario è titolare in particolare delle seguenti funzioni e competenze:

  1. l'esercizio delle competenze proprie del Direttore generale qualora sia stato investito di detto ruolo;
  2. la sovraintendenza ed il coordinamento dell’attività dei responsabili dei Settori con poteri di avocazione e sostituzione nei casi previsti dal presente regolamento. Nell’ambito di tali competenze sulla sfera gestionale può elaborare ed emanare direttive anche a contenuto tecnico-giuridico al fine di garantire la legalità, la legittimità e l’efficacia dell’azione amministrativa: tali direttive non sono vincolanti per i responsabili di settore ma essi, qualora intendano discostarsene, devono fornire adeguata motivazione;
  3. la responsabilità dei procedimenti disciplinari secondo la ripartizione delle competenze regolata al capo IX del presente regolamento;
  4. il parere sulla nuova dotazione organica dell'ente;
  5. l'attribuzione del trattamento economico ai responsabili dei Settori;
  6. la presidenza del Nucleo di valutazione;
  7. può presiedere le Commissioni di concorso;
  8. la proposta dei componenti delle commissioni di concorso;
  9. presiede la Conferenza dei servizi;
  10. la definizione, sentita la Conferenza dei servizi, di eventuali conflitti di competenza tra Settori;
  11. può essere nominato responsabile di settore;
  12. l'appartenenza al comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico;
  13. la decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili dei Settori;
  14. partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione;
  15. roga i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell'ente;
  16. emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
  17. roga i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell'ente;
  18. emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure a normative legislative e regolamentari;
  19. formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico, su richiesta degli organi politici, in merito alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti;
  20. sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell’ente e ne rilascia attestazione di esecutività;
  21. riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;
  22. presiede l’Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
  23. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei settori;
  24. gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
  25. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
  26. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei settori applicando le relative sanzioni;
  27. Adotta atti e provvedimenti amministrativi, anche a rilevanza esterna, di competenza dei responsabili di settore, qualora gli atti e provvedimenti stessi concretizzino un conflitto di interessi con il responsabile di settore ovvero con parenti e affini entro il 4° grado del responsabile di settore medesimo.
  28. esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di quelle proprie del Capo dell'Amministrazione, con esclusione di quelle a rilevanza prettamente politica.

Al Segretario generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio decreto, le funzioni proprie del Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall'art.51/bis della legge 08.06.1990, n°142, aggiunto dall'arto, comma 10, della legge 15.05.1997, n°127.

Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale spettano al Segretario generale i compiti previsti all'art. 51/bis della legge 142/90 ed al successivo articolo 17 del presente regolamento.

Il Comune può stipulare polizze assicurative a proprio carico, ed ove, non vi sia conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria del Segretario generale/Direttore generale, ivi compresa l'assistenza legale. Nel caso di procedimenti penali a carico del Segretario generale/Direttore generale, per fatti inerenti le funzioni d'Ufficio, conclusi con assoluzione con formula piena, o con decreto di non luogo a procedere, sarà corrisposto dal Comune il rimborso delle spese legali documentare, eventualmente sostenute.

Art. 15

Direttore Generale

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può conferire le funzioni di Direttore Generale al segretario generale. Compete alla Giunta, in tal caso, fissare il compenso aggiuntivo spettante, fatta salva la nuova disciplina che potrà essere introdotta, al riguardo, dai contratti collettivi di lavoro

Compete al Direttore generale:

  1. l'attuazione del programma e degli indirizzi determinati dagli organi di governo per il raggiungimento degli obiettivi previsti, secondo le direttive del Sindaco, avvalendosi dei responsabili dei Settori;
  2. la sovraintendenza in generale della gestione dell'ente con poteri di organizzazione, direzione e coordinamento, quale superiore gerarchico, dell’attività dei responsabili di settore e di tutto il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta, al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;
  3. la proposta di piano esecutivo di gestione e la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta;
  4. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
  5. la definizione dei criteri per l'organizzazione degli uffici, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e nel rispetto dell'art. 4, D.Lgs. 29/93 come sostituito dall'art. 4 del D.lgs. 80/98, sulla base delle direttive del Capo dell'Amministrazione;
  6. l'adozione di misure organizzative idonee a consentire l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici e dei rendimenti dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 18, comma 1 D.Lgs. 29/93;
  7. conosce degli atti dei responsabili di settore contestualmente alla loro esternazione e, relativamente a tali atti, previa diffida, ha poteri di annullamento, revoca o riforma motivata, previa comunicazione al sindaco, a fronte di vizi di legittimità o di merito, mantenendo un corretto rapporto con i responsabili di settore che in via diretta possono provvedere ex se a sanare gli atti, altrimenti sono sostituiti e l’atto in argomento è deciso motivatamente con determinazione del Direttore Generale;
  8. ha il potere di avocazione, anche su richiesta del Sindaco, nei confronti dei responsabili di settore, previa diffida, nel caso di omissioni o in presenza di atti ritenuti illegittimi o non conformi ai programmi ed agli obiettivi definiti dall’amministrazione;
  9. promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza del responsabili di settore nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal responsabile del servizio competente ratione materiae;
  10. promuove e resiste alle liti, ed ha il potere do conciliare e di transigere;
  11. formula proposte per migliorare l’assetto organizzativo del personale;
  12. l'adozione delle misure volte a favorire l'interconnessione sia tra uffici della stessa amministrazione, che con altre amministrazioni nel rispetto dell'art. 11, comma 1, D.Lgs. 29193;
  13. promuove l’introduzione di metodologie e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione per garantire migliore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
  14. ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento.

La giunta può assegnare, su proposta del Sindaco qualora lo ritenga opportuno in relazione all'intersettorialità o alla particolare complessità, la gestione di uno o più servizi direttamente al Direttore generale, con ogni effetto conseguente anche ai sensi del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Il conferimento delle funzioni di Direttore Generale può essere revocato, con motivato provvedimento del sindaco, previa deliberazione della Giunta , nei seguenti casi:

  1. per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi politici;
  2. per la inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta;
  3. per fatti e situazioni che possono essere di grave pregiudizio alla funzionalità ed alla efficienza complessiva dell'attività amministrativa.

I rapporti tra il Direttore Generale ed i responsabili di settore, in conformità alle disposizioni dell’art.51 bis della legge 08.06.90 n°142, sono di supremazia gerarchica, sovrintendenza allo svolgimento delle attività, di coordinamento e verifica.

 

Art. 15-bis

Vice Segretario

In base alle norme dell’art.17, comma 69, della legge 15.05.97 n°127, è prevista la figura del Vicesegretario Generale del Comune.

Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Generale nell’esercizio delle sue funzioni e delle sue competenze. In caso di assenza, anche breve, o di impedimento del Segretario, ovvero di vacanza del posto, lo sostituisce nelle funzioni.

Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Sindaco con incarico a tempo determinato ad un Responsabile di Settore di categoria apicale in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al concorso propedeutico all’ammissione al corso per l’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO IV

LE COMPETENZE DEI RESPONSABILI

DEI SETTORI E DEI SERVIZI

 

Art. 16

Responsabili dei Settori e dei Servizi.

Modalità e criteri per l’affidamento dei relativi incarichi.

I Responsabili dei Settori e i Responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione, rispettivamente, delle articolazioni primarie e secondarie della struttura comunale.

I termini responsabili degli uffici e dei servizi di cui all’art.51, comma 3 bis, della legge 08.06.90 n°142, come modificata ed integrata dalla legge 15.05.97 n°127 e dalla legge 16.06.98 n°191, sono riferiti, nell’ambito della struttura organizzativa del Comune di Ceprano, alle figure preposte quali responsabili delle articolazioni primarie (Settori) e secondarie (Servizi) secondo quanto disposto nel presente articolo e nei seguenti.

I Responsabili dei Settori sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità anche in relazione alle caratteristiche degli obiettivi da perseguire definiti dai dei programmi dell’amministrazione.

L'affidamento dell'incarico tiene conto delle specifiche competenze, dell’effettiva attitudine e capacità professionali, del possesso di requisiti culturali richiesti dalla legge per l’accesso ai posti nonché della valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere dal requisito di aver svolto precedenti analoghi incarichi.

L'incarico di Responsabile di Settore è attribuito al personale inquadrato nella categoria apicale dell’ente o al Segretario Generale.

Per esigenze di servizio inderogabili il Sindaco può assegnare ad interim uno o più settori ad un medesimo responsabile riconoscendo allo stesso una particolare indennità ad personam.

I Responsabili dei Servizi sono individuati e nominati dal rispettivo responsabile di Settore con proprio provvedimento. Ad essi è attribuita, tra l’altro, la responsabilità dei procedimenti rientranti, ratione materiae, nella competenza del servizio assegnato.

Nel caso in cui il responsabile di settore non abbia proceduto alla nomina del responsabile di servizio, le funzioni a quest’ultimo facenti capo saranno svolte dal responsabile di settore.

 

Art. 17

Responsabile di Settore

I Responsabili dei Settori, negli ambiti di propria competenza e nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art. 3, comma 3, provvedono a gestire l’attività dell’ente assicurando l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Compete al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive ai Responsabili di Settore al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

In conformità all'art.51 della legge 142/90, ai Responsabili di Settore è assegnata la competenza per materia inerente le attribuzioni del settore al quale sono stati assegnati con atto del Sindaco e ad essi, pertanto, spettano i compiti, le attività e le funzioni gestionali compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso l'esterno e che la legge, lo statuto o il presente regolamento espressamente non riservino ad altri organi, ed in particolare:

  1. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  2. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso ivi compresa l’adozione della determinazione a contrattare;
  3. la stipulazione dei contratti;
  4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  5. gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati;
  6. i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, vivi comprese le autori ioni e le concessioni edilizie;
  7. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
  8. l'emissione, per ciascuna area di competenza, delle ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art.38 della legge 8 giugno 1990 n°142;
  9. l’emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative disponendo l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
  10. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  11. l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
  12. l'espressione dei pareri di cui all'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n° 142, sulle proposte di deliberazione, con le modalità previste nel presente Regolamento;
  13. la nomina dei responsabili dei servizi appartenenti al settore da essi diretto;
  14. promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge ed al capo IX del presente regolamento;
  15. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal sindaco e dal Direttore Generale;
  16. forniscono al Direttore generale nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta del piano esecutivo do gestione;
  17. rispondono nei confronti del Direttore Generale del mancato perseguimento degli obiettivi loro assegnati;
  18. la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31.12.96 n°675;
  19. gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti.

I Responsabili di settore possono delegare le funzioni che precedono ai responsabili di servizio e, in generale, al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

I responsabili di Settore svolgono, inoltre, attività di direzione, organizzazione, coordinamento e controllo dell'attività dei responsabili dei servizi del settore di propria competenza.

Il Responsabile del Settore risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:

  1. del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta;
  2. della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
  3. della funzionalità dei servizi dell'area di propria competenza e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
  4. del buon andamento e della economicità della gestione.

L’attribuzione dell’incarico di responsabile di settore comportando la titolarità delle funzioni di direzione di strutture organizzative di massima dimensione e di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, implica la collocazione nell’ambito dell’area delle posizioni organizzative secondo quanto stabilito all’art.11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31.03.99 concernente il Nuovo Ordinamento Professionale del personale dipendente degli Enti Locali.

Ai responsabili di Settore, in quanto titolari delle funzioni suddette, sono attribuite una indennità di posizione ed una indennità di risultato entro i limiti minimi e massimi individuati nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale. La competenza all’attribuzione delle indennità è della Giunta Comunale su proposta del Nucleo di Valutazione.

 

Art. 18

Durata e revoca dell'incarico

di Responsabile di Settore

Gli incarichi di Responsabile di Settore è conferito a tempo determinato e per una durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l'incarico di intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco.

L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.

L'incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco, per inosservanza delle direttive, se legittime, del Sindaco, dell'assessore di riferimento, del Segretario generale.

L’incarico, inoltre, può essere revocato, sempre con provvedimento motivato del sindaco:

  1. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano delle risorse, al temine di ciascun anno finanziario;
  2. per responsabilità grave o reiterata.

L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intendano diversamente articolare i servizi.

 

Art. 19

Sostituzione del Responsabile del Settore

La responsabilità del Settore, in caso di vacanza o di assenza dell’incaricato per periodi prolungati, può essere assegnata "ad interim" dal Sindaco, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro dipendente di categoria apicale, o ad altro responsabile di settore secondo quanto indicato all’art.16, o al Segretario Generale, o attribuendo mansioni superiori a dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore secondo quanto disposto all’art.32 commi 3 e 4.

Qualora si debba stipulare un contratto in relazione alle competenze di un settore affidato alla responsabilità del segretario generale, il Sindaco individua il soggetto competente alla stipula fra gli altri responsabili di settore.

 

Art. 20

Responsabili di Servizio

I Responsabili dei servizi, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili dell'andamento degli Uffici cui sono preposti nonché della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate dal responsabile di settore.

Spettano ai Responsabili di Servizio, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, i compiti, le attività e le funzioni di seguito indicate:

  1. la responsabilità dei procedimenti rientranti, ratione materiae, nella competenza del servizio assegnato;
  2. gestione operativa del personale assegnato al Servizio, con conseguente cura, dell’affidamento dei compiti e verifica della prestazione e dei risultati;
  3. elaborazione, istruzione e redazione, di proposte di deliberazione e determinazione da sottoporre all’esame, rispettivamente, del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale e del Responsabile di settore;
  4. atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi, quali richieste di documentazione, trasmissione di provvedimenti, ed altri rientranti nella tipologia degli atti meramente esecutivi;
  5. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  6. modulazione dell’erogazione dei servizi in relazione alle esigenze dell’utenza.

Ai responsabili di Servizio è attribuita una indennità di responsabilità determinata in sede di contrattazione decentrata, da quantificare sia in relazione all’oggettivo grado di responsabilità assunto, sia in relazione al quantum stabilito per i responsabili di settore.

 

Art. 21

Il responsabile del procedimento

La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento di cui alla L. 241/90.

Il responsabile del procedimento è identificato nel responsabile del servizio competente per materia, nominato dal responsabile del settore.

Il responsabile del settore, comunque, può affidare la responsabilità del singolo procedimento ad altro dipendente assegnato al servizio o al settore stesso.

In caso di mancata individuazione del responsabile del servizio con le modalità di cui all’art.16, il responsabile del procedimento si identifica con il responsabile del settore.

 

Art. 22

Competenze del responsabile del procedimento

Compete al responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale finalizzato all'emanazione del provvedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento, in particolare:

a) valuta ai fini istruttori:

b) accerta d'ufficio i fatti;

c) dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario;

d) chiede il rilascio di dichiarazioni;

e) chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;

f) può esperire accertamenti tecnici;

g.) può disporre ispezioni;

  1. ordina esibizioni documentali;
  2. acquisisce i pareri;

l) cura:

m) trasmette gli atti all'organo competente all'adozione del provvedimento, tranne che non abbia egli stesso la competenza in materia.

Art. 23

I1 responsabile del procedimento

di accesso ai documenti

Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 7, D.P.R. 352/92 è identificato nel responsabile del servizio competente a formare l'atto o, qualora l'atto, una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga stabilmente, nel responsabile del servizio competente a detenerlo.

Il responsabile del settore può identificare il responsabile del procedimento di accesso in altro dipendente addetto al servizio cui è preposto.

Art. 24

Competenze in materia di personale

Rientra nella sfera della competenza del responsabile del settore competente in materia di personale l’attività di amministrazione del personale intesa quale attività di supporto all’intera struttura e in particolare:

  1. l’indizione dei concorsi e delle prove selettive;
  2. l’approvazione dei bandi di concorso e di selezione;
  3. l’approvazione degli avvisi di occasioni di lavoro in tema di lavori socialmente utili;
  4. I provvedimenti di assunzione e di collocamento a riposo del personale;
  5. I provvedimenti di inquadramento economico del personale;
  6. l’assunzione del personale e la stipula dei contratti individuali di lavoro;
  7. la presidenza delle commissioni di concorso se non affidata al segretario generale;
  8. tutti gli atti, i provvedimenti e, in generale, gli adempimenti in materia retributiva, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

Compete al responsabile di settore, di concerto con il servizio personale, relativamente ai dipendenti ad esso assegnati, con esclusione di se stessi in relazione ai quali la competenza sarà del Segretario Generale:

  1. la concessione, secondo apposita pianificazione, delle ferie, dei permessi retribuiti, dei permessi brevi e delle aspettative;
  2. l’autorizzazione all’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nonché la liquidazione delle stesse;
  3. l’attribuzione del trattamento economico accessorio con le procedure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, dal contratto collettivo di comparto e dal contratto integrativo;
  4. l’autorizzazione all’effettuazione di missioni;
  5. l’autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;
  6. i provvedimenti di mobilità interna al settore;
  7. l’attribuzione delle mansioni superiori ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. 29/93 relativamente a posizioni di lavoro interne al settore;
  8. la contestazione degli addebiti nell’ipotesi di violazioni di doveri di servizio importanti la comminazione delle sanzioni disciplinari del richiamo verbale o scritto (censura) e la conseguente eventuale comminazione delle predette sanzioni;
  9. l’eventuale riduzione, su richiesta del dipendente, della sanzione di cui al precedente comma;
  10. la segnalazione all’ufficio competente della violazione dei doveri di servizio comportanti la comminazione di sanzioni disciplinari più gravi della censura;
  11. la pronuncia di decadenza e di sospensione nei casi previsti dalla legge;
  12. la dispensa dal servizio per scarso rendimento;
  13. la concessione, o il diniego, della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.

 

Art. 25

Atti di concerto tra organi politici ed organi gestionali

Gli atti rientranti nella competenza propria del Sindaco e importanti l'assunzione di impegni di spesa, al fine di salvaguardare il principio della separazione delle competenze tra apparato politico ed apparato burocratico, sono assunti dal capo dell'amministrazione di concerto con il responsabile del servizio finanziario; il concerto espresso dal responsabile di servizio ha ad oggetto specificatamente l'assunzione dell'impegno di spesa.

 

Art. 26

Polizza assicurativa

Il Comune può stipulare a proprio carico polizze assicurative inerenti la responsabilità civile dei responsabili di settore, ove non vi sia conflitto di interessi. Per il patrocinio legale trovano applicazione le norme del contratto collettivo di lavoro.

 

Art. 27

Nucleo di valutazione

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 30.07.99 n°286, è istituito il Nucleo di Valutazione il quale opera in posizione di staff rispetto al vertice politico rispondendo della propria attività direttamente al Sindaco.

Il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni di valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti dai Responsabili di Settore, nonché le funzioni e di valutazione e controllo strategico volte a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte degli organi di governo, l’effettiva attuazione delle scelte programmatiche contenute negli atti di indirizzo politico.

La valutazione dei responsabili di settore è finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al sindaco elementi di supporto per l’assegnazione e revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi; le capacità dirigenziali e l’andamento qualitativo del settore. Tale attività deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri e attraverso la comunicazione degli esiti finali in contraddittorio.

L’attività di valutazione e controllo strategico ha la finalità di offrire alla Giunta Comunale elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.

Il Nucleo di valutazione svolge anche funzioni di supporto ai responsabili di settore per la loro attività di valutazione del personale ad essi assegnato, anche ai fini della progressione economica secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario Generale, che lo presiede, da un membro del Collegio dei Revisori dei Conti e da un esperto in Tecniche di Gestione e di Valutazione del personale, esterno all’amministrazione, scelto tra professionisti, dipendenti di pubbliche amministrazioni ed aziende pubbliche e private, Segretari Comunali in servizio.

I componenti sono nominati dal Sindaco; l’incarico ha la durata corrispondente al mandato elettivo, salvo revoca motivata.

I compiti, le funzioni, le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione saranno disciplinate con apposito regolamento.

 

Art. 28

Le Determinazioni: competenze

I Responsabili dei Settori e il Segretario Generale, qualora ad esso siano state attribuite le funzioni di Direttore Generale, adottano atti di gestione che assumono la denominazione di Determinazioni.

Le modalità di assunzione delle determinazioni, le procedure di comunicazione ad altri uffici e servizi, la loro numerazione sono disciplinate nel capo VI del presente regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO V

DOTAZIONE E ASSETTO DEL PERSONALE

 

Art. 29

Dotazione organica e organigramma

La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale.

L'approvazione della dotazione organica e le sue successive variazioni sono disposte dalla Giunta comunale, previo parere del Segretario generale, consultazione con le organizzazioni sindacali, comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell'ente.

L'organigramma del Comune rappresenta la mappatura completa del personale in servizio, con la indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta assegnato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle articolazioni previste. L'organigramma è tenuto costantemente aggiornato a cura del Responsabile del Servizio competente per l'organizzazione e la gestione del personale.

L'assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte della Giunta e, comunque, a cadenza triennale, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

L'appartenenza all'area di attività individua esclusivamente il particolare tipo di professionalità e non ha alcuna rilevanza ai tini della articolazione organizzativa della struttura, ben potendo essere presenti, nei diversi servizi, professionalità inquadrate nella medesima area di attività ovvero di diversa area.

 

Art. 30

Inquadramento

I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le previsione della dotazione organica.

L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell'organizzazione del Comune, né tantomeno l'automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una posizione gerarchicamente sovraordinata.

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione, in relazione ai servizi svolti dall'ente ed alle esigenze di operatività, il Segretario generale, nel rispetto delle qualifiche funzionali e delle previsioni della dotazione organica, può procedere alla modifica dei profili professionali del personale in servizio, d'ufficio o su domanda, tendendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia. La modifica del profilo per il personale in servizio è subordinata alla permanenza del dipendente nella medesima posizione di lavoro per più di un anno, nonché alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche mediante processi di riqualificazione.

 

Art. 31

Assegnazione

Il Segretario generale, sulla base delle mutevoli esigenze connesse con l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione, assegna il personale dipendente alle articolazioni primarie (settori) della struttura organizzativa dell’ente.

L’assegnazione dei contingenti di personale è verificata, ed eventualmente modificata, almeno annualmente, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) o del piano delle risorse e degli obiettivi.

Nell'ambito del contingente di personale assegnato, il Responsabile del Settore nomina i responsabili dei servizi di competenza del settore ripartendo ed assegnando le unità di personale ai servizi stessi nel segno della massima flessibilità al fine di assicurarne la piena funzionalità.

L'assegnazione non esclude peraltro l'utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro infra ed intersettoriali, che vengono costituiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di specifici obiettivi.

Nelle procedure di assegnazione, o comunque prima dell’assegnazione di personale di nuova assunzione, è possibile tener conto di eventuali richieste del personale dipendente.

Il piano di assegnazione, documento di ricognizione programmazione, è costituito dalla schematica rappresentazione della distribuzione del personale assegnato alle varie articolazioni primarie della struttura organizzativa dell’ente. Tale documento tiene conto altresì delle variazioni dovute a processi di mobilità interna ed esterna.

Il piano di assegnazione è tenuto costantemente aggiornato a cura del settore competente in materia di personale.

 

Art. 32

Disciplina mansioni

Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del profilo professionale di inquadramento, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni interne. Tra le mansioni del dipendente rientrano comunque quelle considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi di lavoro.

L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione o di responsabilità.

Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori con incarico a tempo determinato conferito, con propria determinazione, secondo criteri di professionalità e nel rispetto delle compatibilità economiche, dal responsabile di settore nei casi di:

  1. vacanza di posto organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state amiate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
  2. sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

L’affidamento di mansioni superiori corrispondenti a categorie o posizioni apicali è disposta con provvedimento del segretario generale. Spetta in ogni caso al Sindaco affidare con proprio decreto le funzioni e la responsabilità del settore.

Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

L’esercizio di mansioni superiori non comporta in ogni caso il diritto all’inquadramento nella qualifica funzionale superiore.

Per lo svolgimento di mansioni superiori, e limitatamente al periodo di espletamento dell’incarico, il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una categoria superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore. Chi ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere, se ha agito con dolo o colpa grave.

 

Art. 33

Mobilità interna

La mobilità del personale all’interno dell’ente, quale strumento funzionale alle esigenze organizzative dell’ente, risponde a criteri di flessibilità, competenza e professionalità. Deve tendere ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione in relazione ai servizi svolti dall’ente. E’ connessa a percorsi di aggiornamento e formazione del personale e rappresenta momento di crescita professionale dei lavoratori.

La mobilità interna può comportare la modifica del profilo professionale del dipendente, nel rispetto delle previsioni della dotazione organica. Costituisce criterio di priorità per la copertura dei posti previsti nel piano occupazionale e può essere attuata anche sulla base delle richieste dei dipendenti stessi, tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia.

 

Art. 34

Responsabilità del personale

Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.

 

Art. 35

Formazione ed aggiornamento del personale

L’Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa. A tal fine programma e favorisce la formazione e l’aggiornamento del personale

La formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo non inferiore all' 1% della spesa complessivamente prevista per il personale.

La gestione delle spese relative è affidata al responsabile del settore competente in materia di personale il quale la esercita secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza dei servizio.

A fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l'ente promuove, eventualmente anche attraverso l'attivazione di forme associative o di convenzionamento con altri enti locali e soggetti privati, la costituzione di un centro studi e la formazione del personale.

 

Art. 36

Messi comunali

Il Sindaco individua, su proposta del Segretario Generale, i dipendenti abilitati allo svolgimento delle funzioni di messo comunale.

 

Art. 37

Economo comunale

Il Sindaco individua, sentito il Segretario generale e il responsabile del settore Economico-finanziario, l'economo comunale ed eventualmente un subeconomo.

 

Art. 38

Orario di servizio ed orario di lavoro

Il Sindaco, sentito il Segretario generale, e previa concertazione o contrattazione con le Organizzazioni sindacali, emana direttive generali in materia di orario di servizio, articolazione dell'orario di lavoro e orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché individua gli uffici ed i servizi da escludere dall'articolazione dell'orario in cinque giorni lavorativi.

In ogni caso l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.

I Responsabili dei settori, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco e nel rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro, determinano per le unità organizzative cui sono preposti, l'orario dei servizi, l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro e l'orario di apertura al pubblico degli uffici.

Eventuali esigenze di coordinamento sono assicurate in sede di conferenza dei responsabili di settore.

I responsabili di settore, dovendo espletare il loro incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, sono tenuti a correlare la loro presenza in servizio e ad organizzare il loro tempo di lavoro in modo flessibile rispetto alle esigenze della struttura cui sono preposti.

I responsabili di Settore, pertanto, determinano il proprio orario di lavoro in relazione alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, fornendone comunicazione al settore competente in materia di personale. In ogni caso l’orario di lavoro del responsabile di settore, anche se non vincolato ad una articolazione predeterminata, non può comunque essere inferiore alle trentasei ore settimanali. Il Segretario generale può definire, sulla base dei programmi dell’amministrazione, che un numero minimo di ore debba essere prestato, di norma, in concomitanza con l’apertura della struttura, con il funzionamento dei servizi o con il funzionamento di altri organi.

Art. 39

Ferie, permessi, aspettative

Compete ai responsabili di settore, nell’ambito delle strutture cui sono preposti, la concessione di ferie secondo l’apposita pianificazione, di aspettative, di permessi retribuiti, di permessi brevi, nonché disporre le modalità dei relativi recuperi. Nel caso di assenza temporanea del responsabile del settore provvede il segretario generale

Il responsabile del settore competente in materia di personale è competente in materia di assenze per malattia o per infortuni, astensione per maternità.

Nei confronti dei responsabili di settore provvede il segretario Generale.

 

Art. 40

Part-time

I posti part-time previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta non possono essere superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, il rapporto di lavoro del dipendente comunale è automaticamente trasformato, da tempo pieno a tempo parziale, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, formulata secondo le modalità previste dalla vigente disciplina.

Il responsabile del settore, valutata la richiesta avanzata, in relazione alle esigenze dell'ente ed alla disciplina normativa:

  1. formalizza l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro;
  2. differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un periodo non superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione nell'organizzazione dell'ente;
  3. nega con provvedimento motivato la trasformazione quando l'attività di lavoro che si intende svolgere determini conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta o disfunzioni non risolvibili durante la fase del differimento.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati dal Segretario Generale quando la richiesta sia avanzata dai responsabili di settore.

Le modalità orarie delle prestazioni lavorative devono essere definite preferibilmente in maniera consensuale, per contemperare le esigenze di funzionalità dei servizi e quelle individuali dei lavoratori. Qualora l’articolazione oraria proposta dal dipendente possa comportare disfunzioni ai servizi, non risolvibili durante la fase del differimento, il dipendente stesso è invitato a modificare il regime orario proposto, conformemente a motivate esigenze definite dall’Amministrazione, pena la non accoglibilità della richiesta di part-time.

 

Art. 41

Incompatibilità

Al di fuori del caso previsto all’articolo precedente, non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente regolamento, consentono il rilascio di specifica autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile di settore, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, sentito il Responsabile di settore competente, quando:

  1. costituisca motivo di crescita professionale, anche nell'interesse dell'ente;
  2. sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro e senza utilizzare strutture, attrezzature o personale dell’ente;
  1. sia connessa alla specifica preparazione culturale e professionale del dipendente;
  2. non interferisca con l'ordinaria attività svolta nell'ente;
  3. non sia in contrasto con gli interessi dell'ente stesso.

La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione devono permanere per tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

L’autorizzazione di cui ai commi precedenti nei confronti dei responsabili di settore è rilasciata dal Segretario Generale, e nei confronti di quest’ultimo è rilasciata dal Sindaco.

La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica - tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.

 

Art. 42

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è disposta d’ufficio dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età, ovvero al compimento del 40° anno di servizio. Agli adempimenti relativi provvede il responsabile del settore competente in materia di personale.

Nel caso di raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, di cui al comma precedente, il dipendente può richiedere l’ulteriore permanenza in servizio per un periodo massimo di anni due, non prorogabile né successivamente modificabile, con apposita richiesta da presentare almeno sessanta giorni prima del compimento dell’anzianità massima di servizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VI

LE PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE

DETERMINAZIONI

 

Art. 43

Le Determinazioni

I Responsabili dei Settori e il Segretario Generale, qualora ad esso siano state attribuite le funzioni di Direttore Generale ovvero nell’ipotesi contemplata all’art.14, comma 2, lettera 27, del presente regolamento, adottano atti di gestione che assumono la denominazione di Determinazioni.

Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere.

Le determinazione aventi ad oggetto assunzione di impegno di spesa, una volta adottate, sono trasmesse al servizio ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria il quale ha natura di atto di controllo.

Le sole determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, mentre le determinazioni non implicanti assunzione di spesa sono esecutive dalla data di adozione.

Tutte le determinazioni, inoltre, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sono pubblicate all’Albo Pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi e comunicate in elenco, a cura del responsabile del servizio di Segreteria e Affari generali, ai capigruppo consiliari.

Per la visione ed il rilascio di copie delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per l'accesso alla documentazione amministrativa previste dall'apposito regolamento.

 

Art. 44

Procedura di adozione delle determinazioni

La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del servizio e, comunque, dagli addetti individuati dal responsabile di settore.

Le determinazioni dovranno essere repertoriate, per ogni singolo settore, in apposito registro vistato all'inizio di ogni anno pagina per pagina dal Segretario generale, con numerazione progressiva, in ordine cronologico e conservate in originale agli atti dell'ufficio competente per settore.

Copia di ogni determinazione viene trasmessa, a cura del responsabile del servizio interessato, contestualmente alla sua adozione, al Sindaco, all’assessore competente, al Segretario Generale, ai settori interessati e, nel caso in cui l'atto abbia riferimenti di natura finanziaria, al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Servizio Segreteria e Affari Generali curerà la registrazione e la numerazione progressiva generale, per anno solare, di tutte le determinazioni in apposito registro nel rispetto delle medesime modalità riguardanti i registri di settore.

Identica procedura è seguita per le determinazioni del Direttore generale.

 

Art. 45

Procedura di adozione delle deliberazioni

Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale sono predisposte dal responsabile del servizio, con la sovrintendenza e la direzione del responsabile di settore, anche secondo le direttive e gli indirizzi dei membri dell'organo collegiale.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere acquisito il pareri di regolarità tecnica e, qualora l’atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile.

Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti giuntali, fermo restando che la proposta può essere avanzata anche da ogni singolo consigliere.

 

Art. 46

I pareri di regolarità tecnica

e contabile

Il parere di regolarità tecnica afferisce:

a) la correttezza ed ampiezza dell'istruttoria,

b) l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'ente, nonché l'obiettivo specifico, indicati dagli organi politici.

Il parere di regolarità contabile riguarda:

a) la legalità della spesa;

b) la regolarità della documentazione;

c) l'imputazione ad idoneo intenerito di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il piano esecutivo di gestione;

d) la capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo;

  1. la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché da regole di computisteria ragioneria ed economia aziendale;
  2. la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento;
  3. l'eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dall'utenza.

Il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al Consiglio Comunale sono espressi, rispettivamente, dal responsabile del settore competente e dal responsabile del settore economico-finanziario, su relazione istruttoria del responsabile del servizio.

L’attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità tecnica e l’attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile su ogni proposta sono svolte, rispettivamente, dal responsabile del servizio competente ratione materiae e dal responsabile del servizio di ragioneria. L’attività istruttoria termina con la relazione di cui al comma precedente.

Il responsabile del Settore competente ed il responsabile del Settore Economico-Finanziario, con apposita delega, possono individuare nel responsabile del Servizio che ha svolto l’attività istruttoria e nel responsabile del servizio di ragioneria i soggetti abilitati a rilasciare, rispettivamente, il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile.

Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell'atto in corso di formazione.

Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto deve essere adeguatamente motivato.

Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere di regolarità contabile ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono inviate, con motivata relazione del responsabile Servizio di Ragioneria al servizio proponente entro il termine di cui al seguente articolo.

 

Art. 47

Visto di regolarità contabile

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal responsabile del settore economico-finanziario, su relazione istruttoria del responsabile del servizio.

L’attività istruttoria per l’apposizione del visto è svolta dal responsabile del servizio di ragioneria e termina con la relazione di cui al comma precedente.

Il responsabile del Economico-Finanziario, con apposita delega, può individuare nel responsabile del Servizio del servizio di ragioneria il soggetto abilitato ad apporre il visto.

 

Art. 48

Pareri e silenzio procedimentale

I pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90 nonché il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria devono essere resi entro cinque giorni dalla data in cui sono richiesti, salvo reali e comprovate urgenze, nel qual caso il termine si riduce a 24 ore.

Qualora i pareri ed il visto di cui al primo comma non vengano, rispettivamente, rilasciati e apposto nei termini stabiliti senza motivate ragioni il Segretario Generale può attivare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente.

 

 

Art. 49

Ricorso gerarchico

Contro gli atti adottati dai responsabili dei Settori è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale.

In tal caso il Segretario Generale ha poteri di annullamento degli atti dei responsabili di settore affetti da vizi di legittimità o di merito.

Il ricorso può essere presentato entro il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dalla data in cui il ricorrente abbia avuto conoscenza del contenuto dell’atto impugnato.

Qualora il Segretario Generale reputi l’atto impugnato affetto da vizi di legittimità o non conformità agli indirizzi programmatici contenuti negli atti fondamentali adottati dagli organi di governo, invita il responsabile di settore interessato, motivando la richiesta, entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso, ad un riesame dell’atto stesso.

Il responsabile di settore, nei successivi cinque giorni, deve comunicare al segretario generale l’esito della decisione.

Nel caso in cui il responsabile del settore, entro il termine stabilito, non provveda o confermi l’atto precedentemente adottato, il Segretario Generale decide sul ricorso entro i successivi cinque giorni, in maniera definitiva.

Art. 50

Potere sostitutivo

In caso di inerzia od omissione dell’obbligo dei doveri d’Ufficio nonché in caso di inadempimento del responsabile di Settore nell’adozione di determinazioni di sua competenza, il Direttore Generale può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine, in relazione soprattutto all'urgenza o alla necessità dell'atto.

Decorso il termine assegnato, il Direttore Generale, in caso di necessità ed urgenza, può sostituirsi al responsabile di settore inadempiente adottando gli atti necessari all’attività dell’ente. In tal caso va data congrua e specifica motivazione in ordine all’esistenza dei presupposti che hanno determinato l’intervento sostitutivo. Contestualmente, il Direttore Generale, ove lo ritenga necessario e ne ravvisi l’opportunità, attiva apposito procedimento disciplinare.

L'atto adottato dal Direttore Generale in sostituzione del Responsabile di settore rimane assoggettato al regime ordinario proprio dello stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VII

ORGANI COLLEGIALI

 

Art. 51

Conferenza dei servizi

Al fine di garantire il coordinamento generale e il raccordo delle funzioni e delle attività delle strutture primarie dell'Ente è istituita la Conferenza dei servizi.

La conferenza è composta dal Segretario generale, che la presiede, e dai responsabili dei Settori.

Il Presidente ha facoltà di integrare la conferenza dei servizi disponendo la partecipazione di altri dipendenti comunali.

La conferenza può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi membri.

La conferenza esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo svolgendo funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale.

In particolare, la conferenza:

  1. verifica l'attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza dell'attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli Organi di governo;
  2. decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura;
  3. propone l'introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l'organizzazione del lavoro;
  4. rilascia pareri consultivi in relazione all'adozione e modificazione di norme statutarie e di regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione;
  5. Esprime valutazioni in merito a problematiche di carattere generale riguardante il personale ed i servizi;
  6. Formula proposte o indicazioni in merito all’applicazione degli istituti di contrattazione decentrata;
  7. Esamina ed esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo ad essa demandata da regolamenti comunali, ovvero su richiesta degli organi di governo dell’ente o su iniziativa del Presidente.

La convocazione della conferenza è disposta dal Segretario generale con cadenza mensile, nonché qualora, di propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta del Sindaco. In questo ultimo caso alla conferenza partecipano, qualora richiesti, anche gli assessori divenendo così uno strumento di raccordo e di confronto tra organo di governo dell'ente e apparato burocratico.

Nella convocazione è indicato l’ordine del giorno, che è in ogni caso inviato per conoscenza anche al Sindaco. Delle riunioni, di norma, viene redatto un sintetico verbale a cura di un dipendente comunale, appositamente designato dal Presidente.

Alle riunioni della Conferenza può partecipare, senza diritto di voto, ogni persona che la Conferenza stessa ritenga di invitare.

Il Sindaco ha libera facoltà di intervenire alle riunioni della conferenza dei servizi.

I lavori della Conferenza sono improntati al principio dell’informalità e della ricerca di ogni più opportuna metodologia dialettica che risulti concretamente consona all’assolvimento delle sue funzioni. La Conferenza può in ogni caso disciplinare il proprio funzionamento interno.

Art. 52

Comitato di indirizzo e coordinamento Tecnico-politico

E' istituito il comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, con funzioni di coordinamento tra l'attività propria degli organi politici e quella propria degli organi burocratici.

Il comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso nella formazione di piani, programmi e progetti e nell'individuazione di priorità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, ferme restando le competenze proprie di ogni organo.

Il comitato è presieduto dal Sindaco e composto:

  1. dagli Assessori;
  2. dal Segretario generale;
  1. dai responsabili dei Settori.

Il Comitato può riunirsi anche con l'intervento di solo alcuni dei soggetti di cui sub a) e c) qualora debba esprimersi su problematiche di interesse solo di taluni servizi.

Art. 53

Gruppi di lavoro

Possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al fine di curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l'apporto di professionalità qualificate e differenziate.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 il coordinamento del gruppo è affidato al responsabile di settore, coadiuvato dal rispettivo responsabile di servizio, entrambi aventi competenza prevalente o, qualora sia impossibile determinarla, ad altro responsabile individuato nell'atto istitutivo.

La competenza in ordine all'istituzione del gruppo di lavoro è della giunta comunale, su proposta del Sindaco sentito il Segretario generale negli altri casi.

La responsabilità della gestione delle risorse è del coordinatore del gruppo, fermo restando che relativamente a ciò egli dovrà attenersi alle procedure di consultazione degli altri membri del gruppo di lavoro eventualmente previste nell'atto istitutivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VIII

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

 

Art. 54

Contratti a tempo determinato

L’Amministrazione comunale, in osservanza dello Statuto, può ricoprire con personale esterno i posti di Responsabile dei settori, in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Possono essere stipulati altresì, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’Area direttiva, purché in assenza di analoga professionalità interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell’Ente, con il minimo di una unità.

Il contratto determina la durata dell’incarico che, comunque, non può superare la durata del mandato del Sindaco. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam. Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E’ comunque fatta salva l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente.

 

Art. 55

Conferimento e revoca dell’incarico

L’incarico è conferito con provvedimento del Sindaco, preceduto da motivata deliberazione della Giunta comunale, a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per l’accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum. Per garantire la necessaria trasparenza del procedimento, il conferimento dell’incarico può avvenire con procedura selettiva per titoli, sulla base della documentazione acquisita ai sensi del presente comma. Per i contratti a tempo determinato previsti dal secondo comma dell’articolo precedente, il conferimento dell’incarico è disposto sulla base del rapporto fiduciario con la sola acquisizione di curriculum asseverativo della professionalità e specializzazione dell’incaricato.

L’incarico può essere revocato secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza di differenti scelte programmatiche definite dagli Organi politici, con corresponsione di eventuale indennizzo.

Art. 56

Contenuti del contratto

Il contratto, stipulato dal Responsabile di Settore competente, deve in particolare disciplinare:

  1. l’oggetto dell’incarico;
  2. il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle stesse;
  3. gli obiettivi da perseguire;
  4. l’ammontare del compenso;
  5. l’inizio e la durata dell’incarico;
  6. i casi di risoluzione del contratto, ivi compreso quello relativo al mancato raggiungimento degli obiettivi, e le modalità di determinazione dell’eventuale risarcimento all’ente ;
  7. la revoca dell’incarico e le modalità di determinazione dell’eventuale indennizzo
  8. i casi di responsabilità civile e contabile;
  9. l’obbligo della riservatezza;
  10. le eventuali incompatibilità con l’incarico ricoperto.

 

Art. 57

Collaborazioni coordinate e continuative

Con provvedimento della Giunta, l’Ente può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, senza vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 – sesto comma – del D. Lgs. 29/93.

 

Art. 58

Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi, ove non siano presenti all’interno dell’Ente figure dotate di particolari ed elevate competenze tecniche-professionali, è possibile, stipulando apposite convenzioni, il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni documentate da idoneo curriculum.

A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure previste nei precedenti articoli. La durata commisurata al raggiungimento dell’obiettivo non potrà comunque superare la durata del mandato del Sindaco.

 

Art. 59

Conferimento di incarichi a dipendenti

di Amministrazioni pubbliche

Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.

Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all’art.58 del D.LGS 29/1993, e successive modifiche ed integrazioni, con obbligo di comunicare all’Amministrazione di appartenenza dell’incaricato e al Dipartimento della Funzione Pubblica, l’incarico affidato e gli emolumenti corrisposti.

Art. 60

Riassunzione

Il rapporto di impiego del dipendente comunale che stipuli un contratto ai sensi degli

articoli precedenti, con la propria o con altra amministrazione, è risolto di diritto dalla data di decorrenza del contratto stesso. Alla cessazione di tale rapporto, la Giunta comunale, sentito il Segretario comunale, può disporre in merito alla riassunzione del dipendente su richiesta dell'interessato, previa verifica della vacanza del posto in organico, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.

 

 

 

CAPO IX

SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI

- CODICE DISCIPLINARE -

 

Art. 61

Responsabilità del personale

Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazione e della inosservanza dei propri doveri d’ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto, di regolamento e di codici di comportamento.

Art. 62

Codice di comportamento

La Giunta può disporre l’adozione di uno specifico Codice di Comportamento dei dipendenti, mirato sulle caretteristiche delle modalità di gestione del personale proprie dell’Ente, nel rispetto, comunque, dei principi generali contenuti nel codice di comportamento, emanato con Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31.03.94, ai sensi dell’articolo 58 bis del D.Lgs. 03.02.93 n°29.

Nelle more dell’adozione da parte della Giunta di uno specifico Codice di Comportamento, si applica il richiamato Codice di Comportamento approvato con D.M.31.03.94 la cui violazione rappresenta violazione dei doveri d’ufficio con conseguente applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 63

Rapporti con l’utenza e qualità dei servizi

I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l’utenza e migliorare la qualità dei servizi.

L’attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei Dirigenti.

Art. 64

Doveri del dipendente

Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

Il dipendente svolge la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini e deve comportarsi in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini stessi.

Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto dei rispettivi ruoli, a raggiyungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario/Direttore Generale, il Responsabile del Settore e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità dcl servizio, il dipendente deve in particolare:

  1. collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto nazionale di lavoro, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
  2. rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n° 241;
  3. non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
  4. nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’amministrazione nonché attuare le disposizioni dell’amministrazione in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione;
  5. rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente del servizio;
  6. durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
  7. non attendere ad occupazioni estranee al servizio ed ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia od infortunio;
  8. eseguire le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
  9. vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
  10. avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
  11. non valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
  12. non chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
  13. osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
  14. comunicare all’Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
  15. in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
  16. astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.

 

Art. 65

Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell’articolo 23 del contratto nazionale di lavoro del 06.07.95 e successive modificazioni ed integrazioni, danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare di cui ai successivi articoli:

  1. rimprovero verbale;
  2. rimprovero scritto (censura);
  3. multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
  4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
  5. licenziamento con preavviso;
  6. licenziamento senza preavviso.

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs.n. 29/93, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

  1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
  2. rilevanza degli obblighi violati;
  3. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
  4. grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
  5. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
  6. al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

La recidiva nelle mancanze previste ai commi 5 e 7, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.

Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 2, per:

  1. inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orano di lavoro;
  2. condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei coriftonti degli utenti o terzi pubblico;
  3. negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
  4. inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
  5. rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 della legge n°300/70;
  6. insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati;
  7. violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’amministrazione, agli utenti o ai terzi.

L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimoo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 2, per:

  1. recidiva nelle mancanze previste dal comma 5, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
  2. particolare gravità delle mancanze previste al comma 5;
  3. assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
  4. ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
  5. svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
  6. testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
  7. comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altridipendenti o degliutenti o di terzi;
  8. alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
  9. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della L. 300 del 1970;
  10. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
  11. violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Amministrazione agli utenti o a terzi.

La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

  1. recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 7, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 8 lett.a);
  2. occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati;
  3. rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
  4. assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
  5. persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
  6. condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
  7. violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 2, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:

  1. recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
  2. accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
  3. condanna passata in giudicato:
  4. 1. per i delitti di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b), o), d), e) ed f) della legge n°55/90 modificata ed integrata dall’art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n° 16;

    2. per gravi delitti commessi in servizio;

  5. condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  6. violazioni intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 2, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

 

Art. 66

Procedimenti disciplinari

Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva, che determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l’applicazione delle stesse.

L’Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell’addebito e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.

Nell’ipotesi in cui la sanzione da applicare sia quella del rimprovero verbale o del rimprovero scritto la responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata al funzionario responsabile del settore al quale compete la contestazione degli addebiti, d’ufficio o su segnalazione del responsabile del servizio, la fase istruttoria del procedimento disciplinare e la comminazione della relativa sanzione.

Nelle ipotesi in cui la sanzione da applicare sia la multa, la sospensione dal lavoro o dalla retribuzione, il licenziamento con preavviso e senza preavviso, le competenze di cui al comma precedente sono attribuite al Segretario Generale al quale il responsabile del settore deve segnalare il fatto imputabile al dipendente.

Nel caso in cui i fatti integrino i presupposti per l’irrogazione di una sanzione disciplinare, il responsabile del servizio al quale risulta assegnato il dipendente che ha commesso l’infrazione è tenuto a segnalare immediatamente al funzionario responsabile del Settore i fatti da contestare, dandone comunicazione contestuale al dipendente interessato.

Il responsabile del settore, compiuti gli accertamenti preliminari, qualora l’illecito sia punibile con il rimprovero verbale irroga direttamente la sanzione. Nel caso in cui il comportamento del dipendente sia punibile con il rimprovero scritto il responsabile del settore, prima di irrogare la sanzione, è obbligato alla contestazione degli addebiti ed alla audizione del dipendente interessato che devono avvenire secondo le modalità e le procedure disciplinate, rispettivamente, nel presente articolo ed nell’art.67 del regolamento.

Qualora invece il comportamento del dipendente sia punibile con una sanzione la cui irrogazione non sia di sua competenza, il responsabile del settore segnala al Segretario Generale, entro dieci giorni dalla conoscenza del comportamento da sanzionare, i fatti da contestare dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato.

La contestazione degli addebiti al dipendente deve essere effettuata per iscritto non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente alla contestazione stessa, secondo quanto disciplinato ai commi 3 e 4 del presente articolo, è venuto a conoscenza del fatto commesso dal dipendente

La contestazione degli addebiti deve essere effettuata per iscritto e deve contenere l’indicazione dei doveri che si assumono violati, le relative infrazioni commesse nonché il tempo ed il luogo dei fatti.

Ai fini del procedimento di sua competenza, il Segretario generale si avvale del personale appartenente al servizio personale per attività meramente esecutive e strumentali.

Qualora non sia possibile la consegna personale della lettera di contestazione di cui ai commi precedenti, la notifica viene fatta con raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo indirizzo comunicato dal dipendente. Se non è possibile notificare la lettera nelle forme previste, la notifica è fatta mediante affissione all’albo interno del personale, per non meno di cinque giorni. Tale ultima notifica è limitata alla notizia della contestazione senza riportare i fatti oggetto della stessa ed ha gli stessi effetti della notifica personale.

Al dipendente o, su sua espressa delega, al suo difensore, è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

In caso di omissione nell’effettuazione, entro i termini previsti, delle comunicazioni di cui ai commi 5 e 6 si darà corso all’accertamento della relativa responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione stessa.

Art. 67

Audizione

Trascorsi 5 giorni lavorativi dalla notifica della lettera di contestazione, con lettera di convocazione per la difesa, il dipendente è convocato, in apposita audizione, a seconda del soggetto che ha effettuato la contestazione, presso l’ufficio del responsabile di settore o presso l’ufficio del Segretario generale, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato, per fornire le proprie giustificazioni, con l’avvertenza che decorsi inutilmente quindici giorni dalla data fissata per l’audizione, si procederà alla definizione del procedimento disciplinare nei successivi quindici giorni.

Il dipendente, anziché presentarsi personalmente, può far pervenire, direttamente o a mezzo dei servizi pubblici o privati, al responsabile di settore o al Segretario generale che hanno effettuato la contestazione, le proprie giustificazioni, non oltre quindici giorni dalla data fissata per l’audizione.

Con il consenso del dipendente le sanzioni della multa e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione possono essere ridotte, ma in tal caso non sono più suscettibili di impugnazione. Le sanzioni del licenziamento con preavviso e senza preavviso non sono suscettibili di riduzione e possono essere sempre impugnate anche se il dipendente ha manifestato la volontà di rinunciare all’impugnazione.

Del contraddittorio di cui al presente articolo è redatto processo verbale, sottoscritto dal responsabile di settore o dal Segretario generale che ha convocato il dipendente, dal dipendente stesso e dal suo procuratore, che sarà inviato al Collegio arbitrale in caso di impugnativa da parte del dipendente.

 

Art. 68

Definizione

Sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, il responsabile di settore o il Segretario generale, a seconda delle rispettive competenze, definiscono il procedimento disciplinare irrogando la sanzione applicabile tra quelle indicate nell’art. 65.

Qualora i predetti funzionari ritengano, secondo la rispettiva competenza, che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispongono la chiusura del procedimento dandone comunicazione scritta all’interessato.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 69

Sospensione ed estinzione del

procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si estingue quando non si concluda entro trenta giorni dalla data fissata per l’audizione del dipendente.

Il procedimento disciplinare deve comunque concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.

Il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare sospeso è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.

La sospensione del procedimento disciplinare di cui al precedente comma si applica anche nei casi previsti dal successivo art.71.

Qualora l’Amministrazione venga a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall’art. 66 dalla data di conoscenza della sentenza.

Il procedimento disciplinare estinto non puo essere rinnovato.

L’estinzione determina, altresì, la revoca del provvedimento di allontanamento temporaneo dal servizio di cui al successivo art. 71.

Art. 70

Impugnazione della sanzione disciplinare

In assenza della previsione nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di apposite procedure di conciliazione e di arbitrato da azionare preventivamente, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal dipendente davanti al Collegio di Conciliazione di cui all’art.69-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n°29, con le modalità e con gli effetti di cui all’art.7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970 n°300.

 

Art. 71

Sospensione cautelare in corso

di procedimento disciplinare

Il Segretario generale, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dai servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.

 

Art. 72

Sospensione cautelare in caso

di procedimento penale

Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’articolo 65, commi 8 e 9.

L’amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assunti dal Segretario Generale.

Resta fermo l’obbligo di sospensione nei casi previsti dall’ art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55/90, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92, n. 16.

Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall’art.69.

Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti una indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.

Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO X

CONTENZIOSO DEL LAVORO

 

Art. 73

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

Nell’ambito dell’assetto organizzativo definito dall’Amministrazione, può essere costituito un apposito ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro al quale è affidata la competenza per tutte le vertenze in materia di personale dipendente, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

La responsabilità dell’Ufficio per la gestione del contenzioso del Lavoro è affidata al responsabile del settore competente in materia di personale.

L’ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro può essere costituito anche mediante convenzioni con enti dello stesso comparto.

Resta esclusa dalla competenza dell’ufficio la specifica disciplina dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, in quanto attinente alle prerogative dei Dirigenti.

 

Art. 74

Attività stragiudiziale

Qualora un dipendente instauri una vertenza di lavoro a proponga il tentativo di conciliazione, compete all’ufficio svolgere l’attività istruttoria necessaria alla tutela delle posizioni del Comune, valutando le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento della richiesta medesima o del suo rigetto, con relativa costituzione davanti al collegio di conciliazione.

Il responsabile dell’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, sentito il responsabile del settore interessato, adotta il relativo provvedimento.

Il rappresentante del Comune davanti al collegio di conciliazione, munito del potere di conciliare, è nominato preferibilmente tra i componenti dell’ufficio che hanno curato l’istruttoria.

 

Art. 75

Arbitrato

Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l’ufficio deve valutare l’opportunità di concordare con il dipendente il deferimento ad arbitri della controversia.

L’Ufficio fornisce inoltre, in sede di arbitrato, ogni assistenza al patrocinatore del Comune.

 

Art. 76

Contezioso giudiziale

L’Amministrazione può stare in giudizio, in primo grado, mediante propri funzionari designati con deliberazione della Giunta Comunale.

L’Ufficio fornisce, in sede di contenzioso giudiziale, ogni assistenza al patrocinatore del Comune.

 

Art. 77

Attività consultiva

L’ufficio svolge altresì attività di supporto nei confronti dei responsabili di settore per una corretta gestione del personale, fornendo consulenze e pareri, non vincolanti, in merito alla corretta ed omogenea applicazione della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale, al fine di evitare o limitare l’insorgere di controversie.

L’Ufficio collabora inoltre all’attività di formazione del personale volta alla conoscenza ed alla corretta applicazione del codice di comportamento.

L’Ufficio può fornire anche consulenze e pareri a richiesta dei singoli dipendenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

Art. 78

Disciplina delle relazioni sindacali

Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le relazioni sindacali tendono, nel quadro della contrattazione, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di lavoro e all'incremento dell'efficacia, efficienza e produttività dell'attività dell'Ente nel rispetto degli interessi degli utenti.

Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

All'interno dell'Ente la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata ai singoli responsabili di settore per le materie e gli istituti di loro competenza, nel rispetto e per l'attuazione degli accordi di comparto e decentrati. Il servizio del personale svolge attività di supporto, di coordinamento e di indirizzo.

In ogni caso il contratto decentrato deve rispettare i limiti posti dall'art. 45 - 4° comma del D.Lgs. 29/1993.

 

Art. 79

Delegazione di parte pubblica

La delegazione di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di comparto è composta dal Segretario Generale, che la presiede, e dai Responsabili delle Articolazioni di massima dimensione della struttura organizzativa dell’ente.

Per la trattazione di specifiche materie che investono personale assegnato ad una singola articolazione di massima dimensione sono chiamati a far parte della Delegazione di parte pubblica, oltre il Segretario Generale che la presiede, il responsabile della Articolazione di massima dimensione competente in materia di trattamento giuridico ed economico del personale ed il Responsabile della Articolazione di massima dimensione interessato".

 

Art. 80

Ufficio statistica

L'ente istituisce, ai sensi del D.Lgs. 322/1989, l'ufficio statistica comunale.

Il personale assegnato all'ufficio statistica deve preferibilmente avere avuto precedenti esperienze statistiche rilevanti, desumibili dall'avere diretto uffici di statistica, dall'avere curato particolari indagini statistiche o dall'avere svolto ricerche di particolare rilievo in campo statistico, oppure essere in possesso della laurea o del diploma in discipline statistiche od affini o comunque avere superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

Solo qualora non esista nell'ambito della dotazione organica dell'ente soggetto alcuno in possesso dei requisiti di cui sopra la direzione dell'ufficio potrà essere affidata a personale in possesso semplicemente del diploma di scuola superiore, anche se privo di ogni qualificazione specifica, ma assicurandone in quest'ultimo caso la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dell'ISTAT.

La nomina del responsabile è di competenza del Sindaco sentito il Segretario Generale.

 

Art. 81

Ufficio Relazioni con il pubblico

L'ente istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 352/92 e dell'art. 12 del D.Lgs. 29/93.

A detto ufficio è assegnato, preferibilmente, personale appositamente addestrato, dotato di idonea qualificazione e di elevata capacità relazionale nei rapporti con il pubblico.

La competenza all'individuazione del responsabile è del Sindaco, sentito il Segretario Generale.

 

Art. 82

Pubblicità

Al presente Regolamento, ed in particolare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 300/1970, alle norme contenute nel capo IX, deve essere data la massima pubblicità mediante affisione permanente all’Albo pretorio ed in copia conforme presso ciascun Settore della struttura dell’Ente.

Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

Le disposizioni del presente codice si applicano nei confronti del personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

 

Art. 83

Abrogazioni

E' abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con quanto disposto nel presente regolamento.