CAPO I - NORME GENERALI
Art.1
Contenuto del Regolamento
Art.2
Istituzione della tassa.
Definizione del regime di privativa
Art.3
Oggetto
Art.4
Soggetti passivi
Art.5
Solidarietà
Art.6
Limiti temporali e territoriali
di applicazione della tassa
Art.7
Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio
CAPO II - TARIFFE - AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI
Art.8
Tariffe
Art.9
Commisurazione della tassa
Art.10
Utenze domestiche: Determinazione
del numero degli occupanti
Art.11
Classificazione dei locali e delle aree tassabili
Art.12
Superficie tassabile
Art.13
Locali tassabili e loro pertinenze
a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), etc.;
b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonchè i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati o rifiuti tossici o nocivi;
f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.
Art.14
Aree tassabili
Art.15
Distributori di carburante
a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
Art.16
Locali ed aree intassabili
Art.17
Esenzioni
Art.18
Condizioni per l'esenzione
Art.19
Riduzioni di superficie
1. Per le superfici di seguito elencate, poiché risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti). La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese , allegando idonea documentazione:
Autocarrozzerie 30%; Autofficine 30%; Autofficine di elettrauto 30%; Autofficine di gommista 30%, Lavanderie a secco 30%; Ambulatori medici e dentistici 20%; Tipografie, stamperie, serigrafie 20%; Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie, fonderie, galvanotecnici, e simili) 30%.
Art.20
Riduzioni per particolari condizioni d’uso
Art.21
Tassa giornaliera di smaltimento
a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.
CAPO III - DENUNCE E RIMBORSI
Art.22
Denuncia originaria o di variazione
1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune.
Art.23
Contenuto della dichiarazione
originaria o di variazione
1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
a) le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale;
b) il numero e le generalità dei componenti il nucleo familiare o la convivenza e degli eventuali rappresentanti legali, con relativa residenza;
c) la data dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;
d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
e) la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
f) le modifiche intervenute;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
a) denominazione, codice fiscale, partita iva, codice di attività ai fini ISTAT - IVA, sede sociale, scopo o oggetto, luogo in cui è svolta in via principale l'attività sociale;
b) codice fiscale, generalità e residenza del rappresentante legale;
c) ubicazione, superficie, destinazione d'uso e dati catastali dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;
d) data d'inizio della occupazione o conduzione dei locali e delle aree.
3. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo, da uno dei coobbligati in solido, ovvero dal rappresentante legale nel caso in cui l'occupante o detentore non sia una persona fisica.
4. I produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi debbono indicare nella denuncia originaria l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In questo caso l'eventuale detassazione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione.
Art.24
Variazioni
Art.25
Denuncia di cessazione
1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune, mediante apposita denuncia, la cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali e delle aree.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. La denuncia di cessazione deve contenere:
a) le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale;
c) la data di cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree;
d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree, nonché eventuali altre indicazioni necessarie per l’individuazione della pratica da cessare;
f) la data in cui viene presentata;
g) la sottoscrizione.
5. Nella denuncia di cessazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare la denominazione, la sede legale, nonché le persone che hanno la rappresentanza legale ed il loro codice fiscale.
Art.26
Rimborsi
CAPO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA
Art.27
Funzionario responsabile
Art.28
Controlli delle denunce
a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti.
c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.
Art.29
Accesso agli immobili
Art.30
Presunzione semplice
Art.31
Accertamento
a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.
Art.32
Sanzioni ed interessi
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art.33
Pubblicità del regolamento
Art.34
Abrogazioni
Art.35
Disposizioni finali
Art.36
Entrata in vigore
ALLEGATO "A"
Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
ALLEGATO "B"
Classificazione dei locali e delle aree tassabili
|
CATEGORIA |
DESCRIZIONE |
|
|
UTENZE DOMESTICHE |
||
|
cat. 1 |
Locali adibiti ad uso abitazione |
|
|
UTENZE NON DOMESTICHE |
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cat. 2 |
Locali destinati a Uffici pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili |
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|
cat. 3 |
Stabilimenti ed edifici industriali e artigianali. |
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cat. 4 |
Locali destinati a negozi e botteghe ad uso commerciale od artigianale, a pubbliche rimesse, deposito merci e simili. |
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cat. 5 |
Alberghi, sale convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili. |
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|
cat. 6 |
Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili. |
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|
cat. 7 |
Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazione varie aventi fini costituzionalmente protetti, Scuole pubbliche e private. |
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cat. 8 |
Aree adibite a campeggi, distributori di carburante. |
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Cat. 9 |
Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti. |
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Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.