CAPO I - NORME GENERALI

Art.1

Contenuto del Regolamento

  1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 3 e 7 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 e dell’art. 52 del D.Lgs.15.12.97 n°446, istituisce e disciplina la Tassa per il Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, ai sensi del D.Lgs.15.11.93 n°507, integrando la disciplina legislativa secondo i criteri fissati dalla legge stessa e dettando le disposizioni necessarie per la sua applicazione all’interno del territorio del Comune di Ceprano.
  2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme delle disposizioni legislative vigenti e quelle degli altri regolamenti di questo comune.
  3. Agli effetti del presente regolamento, per "decreto" deve intendersi il Decreto Legislativo 15.11.93 n°507 e per "tassa" si deve intendere la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.2

Istituzione della tassa.

Definizione del regime di privativa

  1. Per il servizio relativo alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati ai sensi dell’art.21, comma 2, lettera g), del D.Lgs.05.02.97 n°22, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale, è istituita la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani da applicare in base a tariffa secondo le disposizioni del decreto legislativo 15.11.93 n°507 e successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
  2. È, altresì, istituita la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art.77 del D.Lls.15.11.93 n°507.
  3. Ai sensi dell’art.21, comma 2, lettera g), del D.Lgs.05.02.97 n°22, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nell’allegato "A" al presente regolamento, già dichiarati assimilati con deliberazione consiliare n°33 del22.05.98.
  4. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune di Ceprano che le esercita con diritto di privativa.
  5. È fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori viciniori.
  6. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il Comune si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
  7. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore del D.P.R.10.09.1982 n°915, e successive modificazioni e del decreto legislativo 05.02.1997 n°22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.3

Oggetto

  1. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al precedente articolo.
  2. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.
  3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
  4. Il mancato utilizzo del servizio non comporta alcun tipo di riduzione ovvero di esonero o esclusione dal pagamento della tassa.

Art.4

Soggetti passivi

  1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte costituenti presupposto per l’applicazione della tassa medesima..
  2. L’occupazione o detenzione è intesa a qualsiasi titolo: proprietà, usufrutto, uso, diritto di abitazione, locazione, affitto, comodato, e anche conduzione ovvero occupazione ovvero detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.
  3. Per i locali ad uso abitativo e relative pertinenze, affittati ad uso foresteria, o affittati ammobiliati ad inquilini occasionali non residenti, ovvero quando trattasi di affitto saltuario o occasionale, soggetto passivo della tassa è il proprietario dei locali medesimi, anche in caso di locazioni per periodi inferiori all’anno.
  4. Nel caso di centri commerciali integrati o locali in multiproprietà il gestore o l'amministratore è responsabile del versamento del tributo. Restano fermi tutti gli altri obblighi tributari nei confronti dei detentori od occupanti per i locali ed aree in uso eslusivo.
  5. Agli effetti del presente regolamento, è nullo qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi.
  6. Per le utenze domestiche si considera soggetto tenuto al pagamento l’intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia originaria o di variazione; nel caso di unità immobiliare ad uso abitativo occupata da due o più nuclei familiari, qualora non sia possibile delimitare e distinguere la superficie occupata da ciascun nucleo familiare, soggetto passivo è chi ha il titolo principale di occupazione o detenzione.
  7. Per le utenze non domestiche si considera soggetto passivo il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
  8. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.

Art.5

Solidarietà

  1. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo principale del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
  2. Nel caso di abitazione a disposizione (seconda casa) i soggetti coobligati sono gli occupanti dell’abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune.
  3. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto riguarda alla debenza della tassa.

 

Art.6

Limiti temporali e territoriali

di applicazione della tassa

      1. La decorrenza della obbligazione tributaria è disciplinata dalla legge.
      2. Nel caso di cessazione dell’occupazione o detenzione di locali od aree in corso d’anno è abbuonata la quota di tassa pagata in eccedenza mediante rimborso della stessa, se già versata, o, in caso contrario, mediante discarico.
      3. Il servizio relativo allo smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e assimilati viene svolto sull’intero territorio comunale: tutti i giorni feriali nel centro urbano e nei centri abitati, almeno tre giorni a settimana nelle aree agricole, nelle frazioni di nuclei abitati e nelle zone con insediamenti sparsi.
      4. La tassa si applica, pertanto, ai locali e alle aree ubicati sull’intero territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come disposto dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dal dettato del vigente regolamento di igiene urbana.

Art.7

Applicazione della tassa in funzione

dello svolgimento del servizio

  1. E' stabilito l'obbligo per gli occupanti e detentori degli insediamenti comunque situati all'interno dell'area comunale di utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana.
  2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
  3. Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del DPR 22.12.86 n°917 e successive modificazioni ed integrazioni.
  4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
  5. Ai fini di cui al comma precedente, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la frequenza della raccolta risulta inferiore a quella stabilita, determinando l’impossibilità degli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori.
  6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta comporta riduzione del tributo soltanto nei casi ed alle condizioni previste all'articolo 59, comma 6 del decreto. Tali condizioni, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida scritta all’Ufficio Tributi. Dalla data in cui è pervenuta la diffida all’Ente, qualora lo stesso non provveda nel termine di quindici giorni dalla data suddetta a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
  7. La riduzione è concessa a condizione che il richiedente presenti domanda scritta e motivata e che il mancato svolgimento del servizio, o le gravi violazioni delle prescrizioni regolamentari siano attestati dall'azienda che svolge il servizio, oppure dal comune a seguito di accertamenti, sempreché le violazioni denunciate non siano occasionali e/o dovute a temporanee esigenze di espletamento del servizio.
  8. La riduzione della tassa è unica anche nel caso in cui si verifichino contemporaneamente più ipotesi tra quelle elencate nell'articolo 59, comma 4, del decreto.

 

 

CAPO II - TARIFFE - AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI

 

Art.8

Tariffe

  1. Le tariffe per l’applicazione della tassa sono articolate nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica e sono deliberate, entro i termini di legge, in base alla classificazione contenuta nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Art.9

Commisurazione della tassa

  1. Al fine di considerare la potenziale capacità di produrre rifiuti, la tassa è commisurata, alla quantità e qualità medie ordinarie per unita di superficie imponibile di rifiuti solidi urbani interni e assimilati producibili nei locali ed aree soggette a tassazione ed applicata in base a tariffe differenziate per categorie di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
  2. La tassa dovuta è calcolata moltiplicando la tariffa per i metri quadrati di superficie tassabile.
  3. Per le utenze rientranti nella categoria 1 – Locali adibiti ad uso abitazione - la tassa è, altresì, commisurata, oltre che alla superficie tassabile, come specificato ai commi precedenti, alla composizione del nucleo familiare aggiungendo una quota fissa per ogni componente il nucleo familiare medesimo, stabilita con la deliberazione di determinazione delle tariffe.
  4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata fermo restando il pagamento della tassa calcolata in base alle tariffe corrispondenti alle unità immobiliari a civile abitazione per la rimanete superficie.
  5. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi, ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso

Art.10

Utenze domestiche: Determinazione

del numero degli occupanti

  1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

  1. domestiche residenti
  2. domestiche non residenti.

  1. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune.
  2. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale.
  3. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare per le utenze residenti si fa riferimento alle risultanze anagrafiche delle persone residenti nel comune. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del primo gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell’utenza. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi.
  4. Per le utenze domestiche non residenti è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti considerando un numero di occupanti pari a due (2) nella generalità dei casi. Allo stesso modo è fissato in un (1) componente il numero degli occupanti ai fini del calcolo della tariffa relativa alle utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti nel comune.

Art.11

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

  1. Agli effetti della applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle categorie indicate nella tabella di cui all’allegato "B" al presente regolamento.
  2. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli elencati nella tabella di cui all’allegato "B" al presente regolamento si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.
  3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all’autorizzazione all’esercizio di attività.

Art.12

Superficie tassabile

  1. Ai fini della determinazione della superficie tassabile dei locali si fa riferimento alla planimetria catastale o ad altra analoga, oppure alla misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie così calcolata è considerata per intero, salve le riduzioni     previste dalla legge o dal presente regolamento.
  2. la superficie tassabile delle aree scoperte può essere desunta dalla planimetria catastale od altra analoga, o dal contratto d'affitto o dall'atto di concessione, se trattasi rispettivamente di area privata o pubblica ed è misurata sul perimetro interno dell'area stessa, al netto delle eventuali costruzioni vi insistono.
  3. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
  4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Art.13

Locali tassabili e loro pertinenze

  1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

  1. tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio.
  2. i vani secondari o accessori di quelli di cui alla precedente lettera a), nonchè quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  3. il vano scala

  1. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
  2. a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), etc.;

    b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;

    c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;

    d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonchè i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;

    e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati o rifiuti tossici o nocivi;

    f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

    g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

    h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

    i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;

    j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

  3. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art.14

Aree tassabili

  1. Sono considerate aree tassabili:
    1. le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività ;
    2. aree pertinenziali od accessorie, con ciò intendendosi le aree scoperte poste a miglior servizio od ornamento di locali ed aree tassabili. Per l'individuazione delle suddette aree si fa riferimento al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.

  2. Sono considerati alla stessa stregua delle aree pertinenziali od accessorie i porticati, i chiostri, i passaggi coperti, ma aperti almeno su di un lato.
  3. Si considerano assoggettate alla tassa le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.
  4. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
    1. le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
    2. le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
    3. le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
    4. le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
    5. le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
    6. le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
    7. le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
    8. le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
    9. le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Art.15

Distributori di carburante

  1. La applicazione della tassa in capo a soggetti che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
  2. a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

    b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;

    c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

  3. Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.
  4. Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

 

Art.16

Locali ed aree intassabili

  1. Nella determinazione della superficie soggetta non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
  2. Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.
  3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo si precisa che sono considerati escluse dalla tassa:

  1. le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tassazione le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tassa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all’interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;
  2. le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;
  3. le superfici dei locali ed aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette alla tassa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, mentre sono in ogni caso esclusi totalmente da tassazione le superfici dei fondi agricoli;
  4. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tassa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;

  1. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al Comune una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti, l’indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non assimilati prodotti. In allegato devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi, le quali devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta autorizzazione regionale.
  2. L’esclusione è verificata tramite apposita istruttoria tecnica da parte del Settore competente in materia di Ambiente e Territorio del Comune. E’ facoltà del Comune di comunicare alla competente Azienda Sanitaria Locale l’elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

 

Art.17

Esenzioni

  1. Sono esenti dalla tassa:

  1. le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato dall’essere prive di allacci alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
  2. le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
  3. ripostigli, stenditoi, legnaie, i solai, soffitte e sottotetti non abitabili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza inferiore a m. 1,50;
  4. i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
  5. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  6. i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
  7. i locali adibiti a celle frigorifere, caldaie e impianti tecnologici in genere;
  8. le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
  9. locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;
  10. i balconi aperti e terrazze scoperte;
  11. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di abitazioni domestiche;
  12. le aree scoperte adibite a verde.

  1. Sono altresì esclusi dalla tassa:

    1. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
    2. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

 

Art.18

Condizioni per l'esenzione

  1. L’esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.
  2. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
  3. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
  4. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui al capo III del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Art.19

Riduzioni di superficie

1. Per le superfici di seguito elencate, poiché risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti). La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese , allegando idonea documentazione:

Autocarrozzerie 30%; Autofficine 30%; Autofficine di elettrauto 30%; Autofficine di gommista 30%, Lavanderie a secco 30%; Ambulatori medici e dentistici 20%; Tipografie, stamperie, serigrafie 20%; Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie, fonderie, galvanotecnici, e simili) 30%.

  1. Per attività non previste nell’elenco di cui al precedente comma 1, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
  2. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno concesse con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia originaria integrativa o di variazione.
  3. Ai fini della commisurazione della tassa, le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, indicate nell’art.62 del D.L.vo 507/93, sono computate, per la parte che eccede i 200 mq., in ragione del 50 per cento.
  4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Art.20

Riduzioni per particolari condizioni d’uso

  1. La tassa è ridotta nella misura del trenta per cento nei casi di:

  1. abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti o non residenti nel territorio del comune ovvero all’estero per più di sei mesi all’anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune. La tassa non è ridotta se l'abitazione è stata data in locazione nel corso dell'anno. In tal caso la riduzione cessa con effetto retroattivo a decorrere dall'inizio dell'anno;
  2. i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta, obbligatoriamente allegata alla denuncia. L'uso, per essere stagionale o ricorrente, non deve rispettivamente protrarsi per più di sei mesi all'anno o di quattro giorni per settimana. L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno alla settimana non dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera;

  1. Le riduzioni di cui al comma 1) ha effetto dall'anno successivo a quello in cui viene presentata la relativa richiesta.
  2. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.
  3. Al fine di riconoscere la minor produzione di rifiuti, agli operatori economici (ditte individuali e società) che dimostrino di aver avviato allo smaltimento e/o recupero i rifiuti assimilati tramite soggetti diversi dal servizio pubblico, verrà applicata una riduzione della tassa pari al trenta per cento stabilita in modo forfetario, fino a quando non sarà possibile misurare concretamente le riduzioni effettive e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente con determinazione di percentuali specifiche per ciascun richiedente.
  4. La riduzione verrà applicata a conguaglio al termine dell’anno solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza dell’avvenuto recupero tramite:

    1. attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero;
    2. produzione di copia delle fatture attive nei confronti delle ditte che effettuano attività di recupero;
    3. copia del registro di carico e scarico;
    4. copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero.

  1. Per la riduzione di cui ai commi 4 e 5 la relativa richiesta deve essere presentata entro il trenta giugno dell’anno cui si riferisce e la documentazione pervenire non oltre il ventotto febbraio successivo. La riduzione è applicabile fino al permanere delle condizioni oggettive considerate, con verifica annuale da parte del Settore competente in materia di Ambiente e Territorio mediante richiesta di esibizione di idonea documentazione.

Art.21

Tassa giornaliera di smaltimento

  1. Il presupposto della tassa giornaliera di smaltimento è l’occupazione o la detenzione temporanea, con o senza autorizzazione, di locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
  2. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'articolo 77 del Decreto.
  3. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
  4. I soggetti passivi della tassa giornaliera sono i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che occupano o detengono i locali e/o le aree indicati nei commi precedenti e con le modalità e secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
  5. E' temporanea ai fini dell'applicazione della presente tassa l'occupazione e/o la detenzione e/o l’uso di locali e/o aree inferiori a 183 giorni di un anno solare, anche se non ricorrente.
  6. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.
  7. In caso di esercizio di attività non ricompressa in nessuna delle categorie previste nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria nella quale rientra l’attività più simile a quella esercitata per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
  8. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.
  9. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per :
  10. a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;

    b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;

    c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

    d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;

    e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

  11. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni e/o che non comportano il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale.

CAPO III - DENUNCE E RIMBORSI

Art.22

Denuncia originaria o di variazione

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune.

  1. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro a data apposto dall’ufficio medesimo. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al comune.
  2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.
  3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
  4. La denuncia redatta dal contribuente su moduli diversi da quelli predisposti dall’ufficio tributi del Comune è valida solo se contenente i dati previsti.
  5. Non sono valide le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, nè le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
  6. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
  7. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Art.23

Contenuto della dichiarazione

originaria o di variazione

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:

a) le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale;

b) il numero e le generalità dei componenti il nucleo familiare o la convivenza e degli eventuali rappresentanti legali, con relativa residenza;

c) la data dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;

d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;

e) la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;

f) le modifiche intervenute;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

  1. La denuncia originaria o di variazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve contenere l'indicazione dei seguenti dati, riferiti al soggetto che occupa o detiene i locali e le aree:

a) denominazione, codice fiscale, partita iva, codice di attività ai fini ISTAT - IVA, sede sociale, scopo o oggetto, luogo in cui è svolta in via principale l'attività sociale;

b) codice fiscale, generalità e residenza del rappresentante legale;

c) ubicazione, superficie, destinazione d'uso e dati catastali dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;

d) data d'inizio della occupazione o conduzione dei locali e delle aree.

3. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo, da uno dei coobbligati in solido, ovvero dal rappresentante legale nel caso in cui l'occupante o detentore non sia una persona fisica.

4. I produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi debbono indicare nella denuncia originaria l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In questo caso l'eventuale detassazione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione.

  1. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisata la superficie in cui vengono prodotti tali rifiuti.

Art.24

Variazioni

  1. Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
  2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far data dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minore imposta da versare.

Art.25

Denuncia di cessazione

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune, mediante apposita denuncia, la cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. La denuncia di cessazione deve contenere:

a) le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale;

c) la data di cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree;

d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;

e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree, nonché eventuali altre indicazioni necessarie per l’individuazione della pratica da cessare;

f) la data in cui viene presentata;

g) la sottoscrizione.

5. Nella denuncia di cessazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare la denominazione, la sede legale, nonché le persone che hanno la rappresentanza legale ed il loro codice fiscale.

Art.26

Rimborsi

  1. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.
  2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
  3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

 

CAPO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

Art.27

Funzionario responsabile

  1. Il Funzionario responsabile del tributo cui spettano i poteri di cui all’art.74 del decreto è individuato nel Responsabile del Settore competente in materia di tributi. Quest’ultimo può individuare, con le modalità e secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il soggetto responsabile del procedimento cui sono attribuite le competenze istruttorie relative all’esercizio delle attività organizzative e gestionali della tassa.

Art.28

Controlli delle denunce

  1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può, nel rispetto della normativa e del regolamento previsto dall’articolo 1, comma quarto, della legge 27 luglio 2000, n. 212 :

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;

b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti.

c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;

d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;

e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;

f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Art.29

Accesso agli immobili

  1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
  2. Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

Art.30

Presunzione semplice

  1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art.31

Accertamento

  1. Il comune, per il tramite del servizio tributi, controlla le denuncie presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di :
  2. a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;

    b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;

    c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

  3. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
  4. Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.
  5. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario responsabile di cui all'articolo 24, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonchè il relativo termine di decadenza.
  6. Qualora il funzionario responsabile, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, dispone l’annullamento o la rettifica dello stesso, con comunicazione all'interessato.

Art.32

Sanzioni ed interessi

  1. Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alla norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente rimando all'articolo 76 del decreto e a quanto disposto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
  2. Le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
  3. Per la mancata collaborazione da parte del contribuente in caso di richieste informative e/o convocazioni si applica la sanzione di € 100,00.
  4. Per le violazioni di cui al secondo e terzo periodo del secondo comma dello stesso articolo 76 le sanzioni sono irrogate con le modalità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel rispetto della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
  5. Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di igiene urbana ed a quello per istituzione e la determinazione delle sanzioni amministrative.

 

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.33

Pubblicità del regolamento

  1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché chiunque, in qualsiasi momento, possa prenderne visione nonché estrarne copia.

 

Art.34

Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento disciplinante la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani approvato con deliberazione consiliare n°24 del 29.06.1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. È, altresì, abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Art.35

Disposizioni finali

  1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

  1. Ai fini di cui al precedente comma il dirigente responsabile del settore competente in materia di tributi, con propria determinazione, aggiorna il contenuto del presente regolamento qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all’adozione di esso, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.

 

Art.36

Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO "A"

 

Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

    1. Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
    2. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
    3. Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, paliets;
    4. accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
    5. Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
    6. paglia e prodotti di paglia;
    7. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
    8. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
    9. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
    10. feltri e tessuti non tessuti;
    11. pelle e simil-pelle;
    12. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
    13. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
    14. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
    15. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
    16. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
    17. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
    18. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
    19. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
    20. nastri abrasivi;
    21. cavi e materiale elettrico in genere;
    22. pellicce e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
    23. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
    24. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
    25. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
    26. accessori per l'informatica;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO "B"

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

CATEGORIA

DESCRIZIONE

   

UTENZE DOMESTICHE

 
   

cat. 1

Locali adibiti ad uso abitazione

   

UTENZE NON DOMESTICHE

 
   

cat. 2

Locali destinati a Uffici pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili

   

cat. 3

Stabilimenti ed edifici industriali e artigianali.

   

cat. 4

Locali destinati a negozi e botteghe ad uso commerciale od artigianale, a pubbliche rimesse, deposito merci e simili.

   

cat. 5

Alberghi, sale convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.

   

cat. 6

Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili.

   

cat. 7

Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazione varie aventi fini costituzionalmente protetti, Scuole pubbliche e private.

   

cat. 8

Aree adibite a campeggi, distributori di carburante.

   

Cat. 9

Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.