TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Oggetto
- Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita dalla legge, in conformità al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allo Statuto dell’ente, ha per oggetto la disciplina generale dell’accertamento e della riscossione di tutte le entrate proprie, sia tributarie che extratributarie, per le parti dell’obbligazione non riservate alla legge statale, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché di favorire la collaborazione con il cittadino-contribuente.
- Il regolamento costituisce attuazione di quanto stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
- Le disposizioni del regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all’accertamento, alla riscossione, al contenzioso, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.
- Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell’ente, che devono ad esso conformarsi, fermo restando quanto stabilito dal regolamento comunale di contabilità per gli aspetti dallo stesso disciplinati.
- Le entrate proprie, alle quali si applica il presente regolamento, sono costituite da:
- Entrate tributarie, entrate assimilate e relativi accessori;
- entrate patrimoniali (ivi compresi canoni e proventi di spettanza del Comune), entrate assimilate e relativi accessori;
- proventi dei servizi pubblici;
- corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- entrate derivanti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
- qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità, con esclusione dei trasferiemnti erariali, regionali e provinciali.
- Nel caso di concessione in appalto della gestione delle entrate proprie, la Ditta concessionaria è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario responsabile, come individuato al successivo art.3, è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate.
Art. 2
Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali
Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il funzionario responsabile provvede, nei termini e con la modalità stabilite dalla legge, ad assolvere l’obbligo di cui al comma 2.
Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio ai regolamenti speciali o generali del Comune ed alle leggi statali, in quanto compatibili.
Art.3
Soggetti responsabili delle entrate
- Sono responsabili della gestione delle singole entrate i funzionari dirigenti dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o di altro idoneo provvedimento, di seguito individuati con "funzionario responsabile".
- Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’entrata.
- In particolare, il funzionario responsabile cura tutte le operazioni necessarie, in fatto ed in diritto, all’acquisizione dell’entrata, compresa l’attività istruttoria di controllo e verifica, l’attività di liquidazione, accertamento, riscossione e sanzionatoria relativa all’entrata medesima.
- Al funzionario responsabile, in particolare, competono i seguenti compiti:
- sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di liquidazione e/o di accertamento, i provvedimenti, anche di irrogazione delle sanzioni, ed ogni altro atto gestionale che impegni il Comune verso l’esterno;
- esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti l’entrata della cui gestione è responsabile;
- apporre il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate;
- disporre i rimborsi;
- relativamente alle entrate tributarie, provvedere a compiere gli atti riguardanti l’accertamento con adesione di cui al successivo titolo III, capo IV;
- esercitare il potere di autotutela;
- curare la gestione del contenzioso;
- in caso di gestione dell’entrata affidata a terzi, verificare e controllare periodicamente l’attività svolta dal gestore con particolare riferimento alla sua conformità alle condizioni e modalità stabilite nel disciplinare di servizio, con l’obbligo di segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità e inosservanza di tali condizioni e modalità compiute da tali soggetti.
- compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai rego-
lamenti per la gestione dell’entrata.
- Le norme organizzative dell’ente individuano il soggetto che sostituisce il funzionario responsabile in caso di sua assenza od impedimento.
- Nel caso di gestione affidata a terzi il soggetto gestore deve procedere alla nomina di un soggetto responsabile per ogni entrata affidatagli, prescelto tra persone dotate di adeguati requisiti morali e capacità professionali – previamente individuato in accordo con l’ente – che è tenuto a fornire all’amministrazione ed ai cittadini ogni chiarimento in merito, rispettivamente, alla gestione operativa ed all’applicazione dell’entrata.
- Sono comunque fatte salve le disposizioni, anche contrattuali, inerenti gli obblighi e le responsabilità del soggetto gestore.
Art.4
Determinazione della misura dell’entrata
- La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie compete alla Giunta, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e dell’ordinamento locale della singola entrata quale risulta dal presente regolamento e da quello che, eventualmente, disciplina appositamente la medesima entrata.
- La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di riferimento. Nel caso in cui la deliberazione non sia adottata entro il predetto termine, è applicata la misura già in vigore nell’esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.
- Nel caso in cui il termine per l’approvazione del bilancio risulti prorogato ad una data successiva all’inizio dell’esercizio di riferimento, le scadenze allo stesso anteriori, stabilite per provvedere al versamento di quanto dovuto dai contribuenti, sono differite alla fine del mese successivo al predetto termine. Ad esclusione di tale fattispecie, l’amministrazione non può prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell’adozione dei relativi provvedimenti.
- Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la misura di quest’ultima può essere adeguata nel corso dell’esercizio finanziario di riferimento; l’incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo. La rilevanza dell’incremento, non prevedibile al momento dell’adozione della deliberazione annuale di cui al precedente comma, dev’essere adeguatamente comprovata da apposita relazione del funzionario responsabile dell’entrata.
- Le tariffe dei servizi pubblici sono determinate in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli artt. 117 e 201, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Disposizioni, anche a carattere regolamentare, aventi natura interpretativa in materia di tributi locali, possono essere approvate soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati in tal senso e in relazione alla ragionevolezza dell’interpretazione adottata.
Art.5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Con i regolamenti specifici di ogni singola entrata è disciplinata l’applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni; l’eventuale determinazione annuale della loro misura è effettuata con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo.
- Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
- Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti o delle deliberazioni di cui al comma 1, prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ovvero loro misure più favorevoli per il contribuente, queste ultime sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla medesima disposizione di legge.
- Le agevolazioni applicabili su istanza dei soggetti beneficiari sono direttamente computate dai medesimi soggetti in sede di autoliquidazione dell’importo dovuto, fatto salvo il potere, da parte degli uffici comunali competenti, di accertare l’eventuale non debenza dell’agevolazione e di irrogare le conseguenti sanzioni amministrative.
- A decorrere dal 01.01.1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo. Il presente comma non si applica alla tassa rifiuti.
- Ai fini della concessione di agevolazioni, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell’Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.
TITOLO II - LA GESTIONE DELLE ENTRATE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FORME DI GESTIONE
Art.6
Gestione integrata
- La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia e di razionale utilizzo delle risorse disponibili. A tali fini è promossa la gestione integrata delle diverse entrate da realizzarsi:
- con modalità che consentano la più puntuale verifica delle posizioni soggettive ed oggettive inerenti l’applicazione di ciascuna entrata;
- attraverso la costituzione ed aggiornamento dinamico di una banca dati integrata delle entrate locali, predisponendo le interconnessioni più idonee fra i diversi uffici comunali;
- con l’individuazione di modalità procedurali omogenee, rivolte alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- attraverso l’unificazione delle forme di gestione delle diverse entrate.
- Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni ed ogni dato richiesti da ciascun funzionario responsabile nell’esercizio delle attività di accertamento dei presupposti applicativi dell’entrata. A tal fine gli uffici competenti, in particolare, in materia di procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l’installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini applicativi delle entrate proprie, sono tenuti a darne sistematica comunicazione al competente funzionario responsabile. Agli stessi adempimenti sono tenuti i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali.
- L’amministrazione provvede a definire un programma rivolto alla costituzione e gestione della banca dati integrata delle entrate proprie per la cui attuazione sono assegnate, nei limiti delle dotazioni e delle disponibilità di bilancio, risorse adeguate.
- Per la costituzione e gestione della banca dati integrata ciascun funzionario responsabile è autorizzato a trattare ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati proveniente da archivi appartenenti al comune stesso o ad altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento telematico, che risultasse utile per la gestione dell’entrata.
Art.7
Forme di gestione delle entrate
- Il consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai principi contenuti nell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, e avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, funzionalità e collaborazione con i cittadini.
- La gestione diretta è effettuata tenuto conto della struttura organizzativa del competente Settore, avuto riguardo alle sue dotazioni in termini di risorse umane e strumentali. L’assunzione, o la riassunzione, in forma diretta della gestione di un entrata è deliberata dal Consiglio comunale nel rispetto di quanto indicato dal successivo comma 4.
- Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate proprie, ove non si provveda in forma diretta, possono essere gestite, anche disgiuntamente, nelle seguenti forme:
- per l’accertamento delle entrate di natura tributaria, nelle forme associate con altri enti locali, previste dagli artt.30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’art. 113, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero siano già costituite alla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2000, n. 289;
- affidamento ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della medesima concessione;
- affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed al D.M. 18 settembre 2000, n. 289.
- La scelta della forma di gestione dev’essere effettuata nel regolamento afferente ciascuna entrata, sulla base di apposita relazione del funzionario responsabile contenente una dettagliata analisi tecnico-funzionale riferita ad ogni attività, configurandone la forma organizzativa ottimale ed i relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi, determinati con riferimento a previsioni inerenti esclusivamente gli importi effettivamente riscossi; devono, altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati alla forma di gestione prescelta.
- Nel caso sia disposto l’affidamento della gestione secondo una delle forme indicate nelle lettere c), d), ed e) del precedente comma 3, il soggetto gestore dev’essere individuato mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica effettuate in conformità alla vigente disciplina in tema di appalti pubblici.
- L’affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato, per una sola volta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel solo caso in cui ciò corrisponda all’interesse dell’ente, adeguatamente comprovato, e purché sia effettuato a condizioni economiche ed organizzative più favorevoli per l’amministrazione.
CAPO II - LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
Art.8
Riscossione volontaria
- La determinazione delle modalità di pagamento degli importi dovuti da ciascun contribuente è improntata secondo il criterio di determinare il minor aggravio procedurale ed economico al contribuente.
- La riscossione spontanea delle entrate proprie è effettuata secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei mezzi di pagamento e dei punti di incasso, e la sollecita trasmissione all’ente dei dati inerenti il versamento, nel rispetto del regolamento comunale di contabilità, senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; nel caso di gestione della riscossione affidata a terzi, l’ente promuove la definizione di tali forme d’intesa con il medesimo soggetto.
- Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruolo esattoriale, la riscossione delle entrate proprie, da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in seguito ad avviso di liquidazione o accertamento, avviene, anche congiuntamente, con le forme dettate dall’art.52 del D.Lgs.n°446/97. Pertanto le somme dovute per le entrate proprie possono essere pagate attraverso le seguenti modalità:
- versamento diretto alla tesoreria comunale;
- versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- mediante assegno bancario, fermo restando che ove risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L’accettazione dell’assegno è eseguita con detta riserva, e per constatarne l’omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell’art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La relativa convenzione deve essere previamente approvata dal Comune;
- presso gli sportelli del concessionario della riscossione, ovvero mediante le altre modalità con lo stesso previamente concordate od espressamente previste dalla legge per le entrate riscosse dal medesimo soggetto.
- Per gli importi versati con le modalità di cui alla lett. c) del precedente comma, il pagamento si considera effettuato nei termini stabiliti indipendentemente dalla data dell’effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza.
- La riscossione di particolari entrate entro importi predefiniti può essere effettuata dal Servizio Economato o da altri agenti contabili ove ciò sia specificatamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari.
- La scelta delle forme e modalità di riscossione è effettuata, per ciascuna entrata, nel relativo regolamento, avendo riguardo alla esigenza di semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e al confronto costi-benefici comparato fra le varie forme di riscossione possibili.
Art.9
Riscossione coattiva
- La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai Concessionari del Servizio di Riscossione Tributi , ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente dall’ente o affidata agli altri soggetti indicati nel precedente art.7, comma 3.
- Alla formazione ed alla approvazione di tutti gli atti nonché alle altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate provvede direttamente il funzionario responsabile dell’entrata.
- Quando la legge lo consente, il numero delle rate delle riscossioni mediante ruolo è determinato dal funzionario responsabile della singola entrata, sentito al riguardo la Giunta comunale.
- Per le entrate patrimoniali il credito può essere recuperato mediante ricorso al giudice ordinario nel caso in cui il funzionario responsabile ne dia idonea motivazione in ordine all’opportunità, alla legittimità ed alla convenienza economica.
- Il funzionario responsabile provvede:
- alla firma dell’ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
- per le entrate per le quali si provveda alla riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a tutte le attività necessarie alla riscossione medesima compresa l’approvazione dei ruoli i quali dovranno essere corredati dalla documentazione comprovante il titolo giuridico per la riscossione.
- Sul titolo esecutivo dev’essere riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, se trattasi di entrate tributarie, gli estremi dell’intimazione di pagamento se trattasi di entrate di natura patrimoniale, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
- Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario responsabile della gestione della relativa entrata in riscossione il quale provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all’atto della consegna, apposito verbale.
- Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l’eventuale termine assegnato per l’adempimento. In relazione a somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione il funzionario responsabile può disporre l’inizio delle procedure, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili, lo stesso giorno della notifica dei medesimi atti.
- Per le entrate patrimoniali il credito può essere recuperato mediante ricorso al giudice ordinario nel caso in cui il funzionario responsabile ne dia idonea motivazione in ordine all’opportunità, alla legittimità ed alla convenienza economica.
- Relativamente alla entrate tributarie, si può non procedere alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all’importo di € 10,33 complessive.
Art.10
Cessione dei crediti
- Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per il pagamento per i crediti liquidi ed esigibili aventi natura non tributaria, al fine di conseguirne celermente l’incasso può essere proceduto alla loro cessione, a titolo definitivo, a soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità, abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara, secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge n. 140/1997. Il prezzo base di gara è determinato tenendo conto, fra l’altro, della natura dei crediti e delle loro effettive possibilità di realizzazione.
- I crediti inesigibili o di difficile riscossione di cui al precedente comma, sono individuati su proposta del funzionario responsabile, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, e su conforme parere dell’organo di revisione.
- I crediti aventi natura tributaria – compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità – possono essere ceduti a titolo oneroso a soggetti terzi prescelti attraverso procedure di evidenza pubblica. I crediti oggetto della cessione sono individuati dal funzionario responsabile in base a criteri prestabiliti dalla Giunta comunale.
- La cessione dei crediti di cui al precedente comma è effettuata a titolo definitivo in applicazione dell’art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342. L’ente locale è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione, ma non risponde dell’eventuale insolvenza dei debitori.
- La cessione dei crediti di cui al precedente comma 3 è effettuata secondo condizioni che tengano conto della natura dei medesimi crediti, e delle loro effettive possibilità di realizzazione.
Art.11
Rimborsi
- Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cui all’art.64 relativamente alle entrate tributarie, ed entro il termine stabilito dalle vigenti leggi per le entrate di altra natura, determinato dalla data del pagamento ovvero, se successiva, da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, il funzionario responsabile notifica, anche mediante raccomandata a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego della medesima istanza. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
- Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell’attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell’avvenuto pagamento.
- Nei termini di prescrizione disposti dalle vigenti disposizioni di legge, il funzionario responsabile può disporre il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall’ente; ove vi sia assenso da parte del Comune competente a riscuotere l’entrata, la somma può essere allo stesso direttamente riversata.
CAPO III - TUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE
Art.12
L’autotutela
- Il funzionario responsabile della gestione dell’entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
a) all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano
un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione
del provvedimento medesimo.
- Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato, comunicato al destinatario dell’atto e comporta la restituzione delle eventuali somma indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato, ovvero allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
- Non sono consentiti l’annullamento o la revoca d’ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
- La definitività dell’atto non impedisce l’esercizio dell’autotutela, salvo che l’eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
- In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, salvo il caso di cui al precedente comma 4, il funzionario responsabile, può procedere all’annullamento in presenza di palesi illegittimità dell’atto, e in particolare nelle ipotesi di: a) errore di persona o di soggetto passivo; b) evidente errore logico; c) errore sul presupposto del tributo; d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo; e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza; g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo; h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, agevolazioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; i) errore materiale del soggetto passivo facilmente riconoscibile dall’ufficio.
- In pendenza del termine per ricorrere in giudizio, ovvero in ipotesi di giudizio instaurato, l’annullamento del provvedimento è possibile solo previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con il costo della difesa e con l’ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell’interesse del Comune ad attivarsi mediante l’autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell’Ente per la desistenza dal contenzioso, nonché all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
- Nell’ipotesi in cui il soggetto che svolge l’attività di accertamento è diverso da quello che svolge l’attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.
- Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, può altresì procedere:
- alla rettifica di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza dell’amministrazione, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni che hanno dato luogo all’emanazione del provvedimento stesso;
- alla sospensione degli effetti dei provvedimenti quando risulti incerta la loro legittimità o fondatezza.
- Per emanare provvedimenti di annullamento, di revoca o di sospensione che abbiano ad oggetto importi superiori a Euro 3000 il funzionario responsabile deve acquisire il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante della Giunta.
- Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.
- L’annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
Art. 13
Esercizio dell’autotutela
su iniziativa del soggetto obbligato.
Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l’annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l’istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
Se l’istanza è consegnata direttamente al Comune, l’Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
L’annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.
Art.14
Tutela giudiziaria
- Nelle procedure contenziose aventi per oggetto controversie inerenti i tributi comunali la rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco, quale rappresentante legale dell’ente.
- Per la difesa in giudizio delle proprie ragioni l’ente si avvale del funzionario responsabile e, in aggiunta ovvero in via sostitutiva, di uno o più professionisti incaricati.
- La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta comunale, sulla base di una apposita relazione del funzionario responsabile del tributo.
- Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio per ogni grado della controversia, anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, predisporre le memorie difensive nonché compiere gli atti che comportino la disponibiltà di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all’art.48 del decreto legislativo n.546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso. In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o da un suo delegato.
- Con lo stesso atto con il quale dispone la costituzione in giudizio, la Giunta Comunale può autorizzare il Sindaco a delegare la rappresentanza processuale in giudizio al funzionario responsabile, in particolare la sottoscrizione della costituzione in giudizio e di tutti gli atti derivanti dallo svolgimento della procedura contenziosa, nonché a sostituirlo per la partecipazione alle udienze presso l’organo adito in rappresentanza dell’ente.
- Per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio, in aggiunta al funzionario responsabile, a professionista esterno. L’ente, inoltre, può stipulare, in via preventiva, una convenzione con uno o più professionisti, nel rispetto dei tariffari minimi di legge. La predisposizione dell’atto di conferimento dell’incarico, la preparazione e trasmissione del fascicolo relativo alla causa, competono al funzionario responsabile dell’entrata. Il funzionario responsabile è comunque tenuto a seguire tutte le fasi del procedimento contenzioso, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
- La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile.
- Nel caso di gestione affidata a soggetti esterni anche la tutela giudiziaria è seguita dal medesimo soggetto gestore.
CAPO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art.15
Liquidazione ed accertamento delle entrate non tributarie
- Le entrate non tributarie sono da considerarsi accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, persona fisica o persona giuridica, l’ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
- La contestazione del mancato o tardivo pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del destinatario, del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni o penalità, nonché l’eventuale ulteriore termine assegnato per adempiere.
- Gli atti di cui al precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o in alternativa, tramite il servizio postale, nelle forme previste nel presente regolamento. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti, nelle misure indicate dal D.M. 8 gennaio 2001.
- Si applica anche alle entrate di carattere patrimoniale la possibilità di effettuare il versamento delle somme dovute in forma rateizzata secondo quanto stabilito all’art.63 del presente regolamento.
- Tutta la materia relativa alle entrate patrimoniali trova disciplina nel codice civile e nel codice di procedura civile.
Art. 16
Procedimenti sanzionatori
- Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile della gestione dell’entrata, come individuato all’art.3 del presente regolamento.
- Se trattasi di entrate tributarie, il funzionario responsabile determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall’art.7 del D.Lgs.n.472/97 avendo riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi n°471/97, n°472/97 e n°473/97, e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto stabilito al Titolo III, Capo VIII e Capo IX del presente Regolamento.
- Se trattasi di entrate patrimoniali e extratributarie, il funzionario responsabile determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n° 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del codice civile.
- Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati secondo quanto disposto al Titolo III, art.67 del presente Regolamento.
TITOLO III - ENTRATE TRIBUTARIE
CAPO I – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Art.17
Principi generali
- Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge 27.7.2000 n°212, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
- I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nella gestione operativa delle entrate proprie i rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di semplificazione, trasparenza e pubblicità delle procedure e dei provvedimenti.
- I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in essi espressamente previsti, se non in casi eccezionali e per fattispecie non prevedibili, fatto salvo in ogni caso quanto disposto all’art.4, comma 3, del presente regolamento.
- I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
- I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
- I richiami alle disposizioni di legge o di regolamento riportano il contenuto sintetico della norma richiamata in modo tale da facilitarne la immediata comprensione. I richiami sono corredati da note contenenti il testo completo delle disposizioni richiamate.
- I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
- Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, il Comune rispetta il principio che le obbligazioni tributarie comunali debbano esser assolte con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno costose e più agevoli per il contribuente.
Art.18
Chiarezza delle norme regolamentari
- Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l’obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.
- Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari in materia tributaria devono essere introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica.
- I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
- Qualora disposizioni di legge rendano inapplicabili qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all’immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.
Art.19
Informazione del contribuente
- Il Comune assume tutte le iniziative necessarie per consentire e garantire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni tributarie in materia di tributi comunali mettendo a disposizione gratuita dei contribuenti i testi delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta senza il pagamento di alcun diritto o spesa .
- In particolare, leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi concernenti l’applicazione delle entrate proprie – con particolare riferimento a quelli che determinano le misure delle aliquote e delle tariffe, le agevolazioni, riduzioni e facilitazioni applicabili, nonché i documenti necessari per adempiere all’obbligo contributivo – sono resi pubblici attraverso la pubblicazione all’albo pretorio, e diffusi con modalità idonee a renderli disponibili al più vasto numero di contribuenti anche, se possibile, mediante sistemi elettronici di informazione.
- Gli atti di cui al precedente comma sono rilasciati in copia o consegnati ai contribuenti che li richiedono senza alcuna formalità ed in esenzione di qualsiasi somma dovuta, anche in deroga ad eventuali disposizioni che prevedano pagamenti e rimborsi a qualunque titolo.
- Il contribuente ha diritto di accedere gratuitamente alle informazioni in possesso dell’amministrazione in ordine alla sua posizione tributaria.
- Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l’esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari ed impiegati, che devono essere fissati entro trenta giorni dalla richiesta.
Art.20
Conoscenza degli atti e semplificazione
- Il Comune assicura la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
- Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
- Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altro modello di comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, nonché iniziative finalizzate a garantire che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
- Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.
Art.21
Notificazione degli atti
- La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall’ufficio comunale con l’invio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di busta o plico sigillati riportante la dicitura "Riservata personale", o mediante notificazione a mezzo dei messi comunali, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario, nonché con le altre forme di notifica previste dalle disposizioni di legge applicabili.
- Gli atti vengono comunicati o notificati al luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del comune, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
- Nel caso in cui il contribuente sia presente presso i locali del competente ufficio comunale, la notificazione degli avvisi e degli atti può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona avente funzioni di messo notificatore, nel rispetto della normativa in materia di privacy.
Art.22
Chiarezza e motivazione degli atti
- Gli atti di liquidazione e di accertamento e, in generale, tutti gli atti destinati al contribuente devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
- Gli atti rivolti al contribuente devono necessariamente indicare:
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete, anche telefonicamente o via posta elettronica, in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- l’indicazione del funzionario responsabile presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
- sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento o liquidazione ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
- La natura tributaria dell’atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
- Non si allegano atti catastali agli avvisi di liquidazione e di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che riportino le seguenti informazioni:
- data della messa agli atti;
- identificativi della unità immobiliare urbana e l’indirizzo della medesima;
- consistenza attribuita;
- ammontare della rendita.
- Gli atti di liquidazione e di accertamento sono redatti dal funzionario responsabile nel rispetto del principio di chiarezza e motivazione degli atti tributari.
Art.23
Modelli di dichiarazione e di comunicazione
- Il funzionario responsabile approva con propria determinazione i modelli di dichiarazione e di istruzione per i quali non vi sono modelli ministeriali già adottati, nonché i modelli delle comunicazioni sostitutive delle dichiarazioni previste dalla legge attenendosi per quanto possibile ai modelli ministeriali delle corrispondenti dichiarazioni.
- La redazione dei modelli di cui al comma precedente deve essere curata in modo che gli stessi siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.
- I modelli di dichiarazione o comunicazione dei tributi comunali, completi delle relative istruzioni, sono messi a disposizione del contribuente almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.
- Sono in ogni caso valide a tutti gli effetti le comunicazioni presentate sui modelli ministeriali delle abolite dichiarazioni.
- I modelli di pagamento dei tributi soggetti a versamento diretto devono essere approvati sulla base dei modelli ministeriali.
Art.24
Tutela dell’integrità patrimoniale
- L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l’accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
- Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto.
Art.25
Tutela dell’affidamento e della buona fede
- Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune, e nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune.
Art.26
Verifiche e controlli
- I controlli finalizzati al recupero della evasione tributaria sono effettuati sulla base di criteri annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale sulla base della capacità operativa dell’ufficio e in relazione alla struttura organizzativa dell’ente.
- Al contribuente, se non diversamente disposto, non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell’art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
Art.27
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
Accesso agli immobili.
- Nell’ambito dell’attività di verifica inerente le entrate tributarie, possono essere disposti controlli oggettivi dei dati afferenti gli immobili, da effettuarsi con le modalità applicative previste per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui all’art. 73 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
- L’accesso alle abitazioni può avere luogo dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 dei soli giorni feriali. L’accesso nei locali nei quali si svolge un’attività economica dev’essere effettuato, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante il normale orario di lavoro e di esercizio delle attività, con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
- Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.
- Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato, nell’avviso di accesso, delle ragioni che la giustificano e la rendono necessaria, dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
- Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
- Nel verbale relativo alle operazioni di verifica deve darsi atto, su richiesta del contribuente, delle osservazioni e rilievi del contribuente stesso o del professionista che eventualmente lo assista. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 30 giorni per comunicare osservazioni e richieste sottoposte alla valutazione del funzionario responsabile. Eventuali atti e provvedimenti, compresi l’avviso di accertamento o di liquidazione, conseguenti alle verifiche effettuate, non possono essere emanati prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
- La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
- Nel caso in cui l’accesso sia vietato da disposizioni di legge che tutelano l’immunità od il segreto militare, il responsabile del relativo organismo è tenuto a fornire apposita dichiarazione sostitutiva in merito ai dati oggetto della rilevazione.
Art.28
Garante del contribuente
- Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni di Garante del contribuente.
- Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente, in ordine a scorrettezze, prassi amministrative anomale, disfunzioni, irregolarità dell’attività dell’Ufficio tributario nei confronti della posizione fiscale del contribuente medesimo, il Garante provvede nell’osservanza delle modalità di espletamento delle funzioni allo stesso complessivamente assegnate.
Art.29
Diritti del soggetto obbligato
delle entrate patrimoniali del Comune
- Le disposizioni del presente capo, se e in quanto compatibili, sono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
CAPO II – NORME GENERALI
Art.30
Disposizioni generali
- Le disposizioni contenute nel presente Titolo III, nell’ambito dei principi stabiliti ai precedenti Titoli I e II, disciplinano, nell’ambito della potestà regolamentare attribuita dalla legge, gli istituti generali dell’attività di gestione delle entrate tributarie del Comune.
- Le norme del presente Titolo III sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell’osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente".
- Il contribuente può rivolgersi all’ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l’istituto dell’interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
- Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
Art.31
Entrate tributarie comunali
- Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Titolo III, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
- La istituzione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari comporta l’automatica esclusione dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità.
Art.32
Gestione delle entrate tributarie
- La gestione dell’attività di controllo dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all’affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
- Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
- Per l’eventuale affidamento a terzi della gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.
Art.33
Agevolazioni tributarie
- Per l’applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
- Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, per la cui applicazione non occorra una specifica norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell’ipotesi in cui la legge non ne preveda l’obbligatorietà.
- A decorrere dall’1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS - sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L’esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’organizzazione e corredata da certificazione attestante l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo. Il presente comma non si applica alla tassa rifiuti.
Art.34
Aliquote e tariffe
- Il Consiglio Comunale delibera in ordine all’istituzione e all’ordinamento dei tributi.
- Alla determinazione e all’adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nell’ambito dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale, nel rispetto degli eventuali criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
- In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l’anno precedente.
Art.35
Dichiarazione tributaria
- Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
- Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
- In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o a chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
CAPO III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Art.36
Definizioni
- Si intende per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quant’altro rilevante ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso.
- si intende per "accertamento istruttorio", l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento di cui al precedente comma 1.
Art.37
Attività di verifica e controllo
- L’Ufficio Tributi comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente per legge o regolamento, attraverso attività di riscontro dei dati e di controllo oggettivo sul territorio, improntate a criteri di legittimità ed efficacia. Il coordinamento delle attività e del personale impiegato compete al funzionario responsabile, anche quando sia utilizzato personale funzionalmente e gerarchicamente dipendente da altri responsabili di articolazioni primarie della struttura organizzativa dell’ente.
- La Giunta comunale, tenuto conto delle dotazioni dei servizi interessati con riferimento alle risorse umane, alle relative professionalità, ed ai mezzi tecnici ed informatici disponibili, deve individuare e definire annualmente, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, procedure e criteri selettivi per indirizzare le attività di verifica e controllo, liquidazione, accertamento relativamente a ciascuno dei singoli tributi. Detta prerogativa non esime l’obbligo in capo al funzionario responsabile di attuare una puntuale attività in corso di esercizio, anche in mancanza degli indirizzi della Giunta comunale.
- Nell’ambito delle attività di verifica e controllo il funzionario responsabile può invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, risposte a questionari, ed a produrre atti e documenti a tali fini necessari.
- Avvalendosi della facoltà prevista dall’art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.446/97, ai fini del potenziamento dell’ufficio tributario del Comune e per incentivarne l’attività, la Giunta Comunale previa definizione, d’intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e in conformità alla contrattazione negoziale anche di livello decentrato, e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell’eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali, alla cui liquidazione provvederà il funzionario responsabile con proprio atto.
- Le modalità premiali sono definite tenuto conto degli obiettivi fissati dal piano esecutivo di gestione, dei risultati raggiunti e della effettiva partecipazione individuale all’attività di verifica e controllo.
Art.38
Attività di liquidazione e di accertamento
- Le attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie devono essere informate a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
- I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
- Le notificazioni al contribuente sono effettuate secondo quanto stabilito all’art.21 del presente regolamento e secondo le vigenti leggi in materia.
Art.39
Interrelazioni tra servizi
ed uffici comunali
- I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall’ufficio tributario nell’esercizio dell’attività di accertamento tributario. In particolare l’Ufficio tributi deve ricevere dagli uffici competenti del Comune copia degli atti di seguito indicati, individuati a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:
- le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
- i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, il rilascio di concessioni edilizie, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabili degli immobili, a qualunque uso destinati;
- i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
- i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
- i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
- di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari;
- gli atti amministrativi di revoca o annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici;
- ogni ulteriore atto amministrativo e/contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.
L’ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L’ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.
L’ufficio Tributi deve, inoltre, ricevere dal competente ufficio comunale la valutazione di stima delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell'ici, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Dell’eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Funzionario responsabile informa il Sindaco e la Giunta, il Segretario Generale/Direttore Generale ed il Nucleo di Valutazione i quali, ciascuno per le proprie competenze, adotteranno i necessari provvedimenti.
Art. 40
Attività di controllo
e rapporti con il contribuente
- Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all’Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all’accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
- L’Ufficio tributi ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate dal contribuente stesso, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l’attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l’attività di controllo del Ministero delle Finanze.
Art.41
Avviso di accertamento
- Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d’imposta, il Comune:
- provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- provvede all’accertamento d’ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- recupera l’omesso o parziale versamento del tributo;
- applica le sanzioni collegate alla violazione commessa.
- L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalle rispettive leggi d’imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.
- Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all’abrogazione.
- Qualora la compilazione dell’avviso d’accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull’atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l’apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
Art.42
Disposizioni per semplificare l’attività d’accertamento, ridurne i costi
ed accelerare la riscossione dei tributi evasi
- Al fine di semplificare l’attività di accertamento e di ridurne i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d’accertamento d’ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d’ufficio.
- L’elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d’imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l’ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.
- E’ in facoltà del contribuente di prevenire l’accertamento secondo le disposizioni di cui al successivo capo IV.
CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art.43
Oggetto e scopo
dell’accertamento con adesione
- Al fine di instaurare un rapporto costruttivo con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell’ordinamento comunale l’istituto dell’accertamento con adesione.
- L’accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell’obbligazione tributaria.
Art.44
Ambito di applicazione dell’istituto
- L’accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l’adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.
- La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
- Esulano pure dal campo applicativo le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
- L’istituto dell’accertamento con adesione, inoltre, non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell’obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.
- L’accertamento può essere definito con l’adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- È ammessa l’adesione anche con riferimento solo ad alcuni immobili oggetto dell’accertamento.
- In ogni caso, resta fermo il potere del comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l’istituto dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.
- L’istituto dell’accertamento con adesione, come previsto e disciplinato dal presente regolamento, si applica con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo ovvero, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l’impugnazione.
- L’istituto suddetto è pure applicabile con riferimento anche ai periodi pregressi d’imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all’accertamento.
Art.45
Attivazione del procedimento
di definizione
1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
- a cura dell’Ufficio comunale, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, rivolgendo apposita istanza all’Ufficio Tributi del Comune, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.
Art.46
Procedimento ad iniziativa
dell’ufficio comunale
- Il funzionario responsabile, prima di notificare l’avviso di accertamento, in presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, può invitare il contribuente a definire l’accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata, inviata almeno trenta giorni prima della data fissata, contenente l’indicazione del tributo e del periodo o dei periodi d’imposta suscettibili di accertamento, nonché del giorno e del luogo e dell’ora della comparizione, e tutti i dati e le notizie rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso del Comune.
- Le richieste di chiarimenti, inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
- La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile. Anche l’attivazione del procedimento da parte dell’Ufficio comunale non è obbligatoria.
Art.47
Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui all’art.46, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ed entro il termine per l’impugnazione medesima, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, da inviare a mezzo raccomandata con R.R. o consegnandola direttamente all’ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando oltre ai propri dati anagrafici e il domicilio al quale inviare le comunicazioni del procedimento, il proprio recapito telefonico.
- Il contribuente deve presentare istanza per ogni singolo atto d’imposizione notificato.
- L’impugnazione dell’avviso preclude la possibilità di richiedere l’accertamento con adesione ovvero, se l’istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia all’istanza di definizione medesima.
- La presentazione dell’istanza, purché questa rientri nell’ambito di applicazione dell’istituto ai sensi dell’art.44, produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
- Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l’invito a comparire.
- L’iniziativa del contribuente è esclusa qualora l’ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.
- Al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall’altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere presentata o meno istanza di definizione concordata.
- Il contribuente, con le modalità previste dal presente articolo, può presentare istanza di accertamento con adesione anche prima della notifica dell’avviso di accertamento.
- Qualora la natura dell’obbligazione tributaria non renda legittima l’applicazione dell’istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.
Art.48
Effetti dell’invito a comparire. Mancata comparizione o rinvio
- Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall’Ufficio.
- L’ingiustificata mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione; viene sempre fatto salvo l’impedimento derivante da forza maggiore.
- Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 ( cinque ) giorni prima della data stabilita per la comparizione, e per non più di una volta, il rinvio dell’incontro. In tal caso il funzionario responsabile provvederà a fissare una nuova data comunicandola al contribuente almeno 15 (quindici ) giorni prima.
- Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall’incaricato del procedimento.
Art.49
Svolgimento del contraddittorio
- Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell’adesione il verbale riassuntivo è sostituito dall’atto di accertamento con adesione.
- Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro. Al termine di ciascun incontro dovrà essere redatto un verbale riassuntivo delle posizioni espresse dal Comune e dal contribuente, sottoscritto da entrambe le parti.
Art.50
Atto di accertamento con adesione
- L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore, nominato nelle forme di legge, e dal funzionario responsabile del tributo. Al contribuente vengono contestualmente comunicate le modalità di pagamento.
- Nell’atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione, e la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
Art.51
Perfezionamento della definizione
- La definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione, con obbligo di effettuare il versamento delle somme dovute entro 15 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione e con le modalità indicate nell’atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente con la conseguenza che, se ancora non è decorso il termine per l’impugnazione, il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; se, invece, il termine di impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell’importo accertato, come definito a seguito dell’adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.
- La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazione dell’importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente stesso è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n°218/97, al quale si fa rinvio.
- Entro 10 giorni dal versamento, il contribuente fa pervenire all’ufficio comunale la quietanza dell’eseguito pagamento. L’ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente o ad un suo rappresentante l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione debitamente sottoscritto dalle parti allo stesso destinato.
- Dopo aver ricevuto la quietanza del versamento il funzionario responsabile rilascia al contribuente o ad un suo rappresentante copia dell’atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti.
- Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l’unica forma possibile di riscossione è l’iscrizione a ruolo, l’Ufficio comunale provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
- A richiesta dell’interessato è ammesso il pagamento in rate mensili di pari importo, secondo quanto stabilito all’art.63 del presente Regolamento, previo versamento della prima rata entro 15 giorni dalla definizione. In tale caso, l’accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento della prima rata.
- Il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive rende nullo l’accertamento con adesione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.
- Nelle ipotesi di pagamento rateale il funzionario responsabile, valutate le condizioni oggettive e soggettive nonché l’entità della somma complessivamente dovuta dal contribuente, può richiedere al contribuente medesimo idonea garanzia bancaria od assicurativa per la rate successive alla prima.
Art.52
Effetti della definizione
- L’accertamento con adesione, perfezionato secondo quanto disposto all’articolo 51, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
- L’intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l’esercizio dell’ulteriore attività accertativa entro i termini stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, ne dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
- Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
Art.53
Riduzione delle sanzioni
- A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l’avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all’avviso di accertamento.
- Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d’ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
- L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all’accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.
- Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati dal Comune.
Art.54
Modalità di pagamento
- L’importo complessivamente dovuto in esito all’atto di accertamento con adesione può essere corrisposto in unica soluzione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, ovvero in forma rateale secondo quanto stabilito all’art.63 del presente regolamento.
- In caso di pagamento rateale la prima rata deve essere versata entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione.
- Una volta eseguito il pagamento dell’intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al Comune l’attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alle garanzie prestate. Il Comune rilascia contestualmente copia dell’atto di accertamento con adesione.
Art.55
Conciliazione giudiziale
- Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l’istituto dell’accertamento con adesione, il funzionario responsabile è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l’applicazione dell’istituto della conciliazione giudiziale.
- Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.
CAPO V - DIRITTO DI INTERPELLO
Art.56
Ambito di applicazione
- I contribuenti possono presentare all’Amministrazione Comunale circostanziate e specifiche istanze di interpello sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
- Le domande devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell’istante.
- La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
Art.57
Attivazione della procedura
- L’interpello si propone attraverso la presentazione al Comune di un’istanza scritta, circostanziata e debitamente sottoscritta.
- L’istanza dovrà contenere l’indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
- Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l’interpretazione che ritiene corretta.
- Il Comune dovrà rispondere nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza.
Art.58
Risposta mancante o tardiva
- Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al precedente art.57, comma 4, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall’interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell’arco di tempo compreso tra la presentazione dell’istanza e prima della conoscenza della risposta tardiva.
- In caso di mancata risposta si intende che il comune concordi con la soluzione prospettata dal contribuente e nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell’interpello.
Art.59
Mutamento di parere
- Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente.
- Il mutamento di parere può avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, causato dall’evoluzione della giurisprudenza.
- Il mutamento di parere causato dall’evoluzione dell’interpretazione ovvero dall’indirizzo della giurisprudenza dovrà essere notificato al contribuente con lettera raccomandata a.r. e potrà consentire l’esercizio della ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse a partire dal decimo giorno successivo al ricevimento dello stesso da parte del contribuente.
Art.60
Effetti dell’interpello
- La presentazione dell’istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
- La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
- Nel caso in cui l’incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l’eventuale atto impositivo e /o sanzionatorio emanato in difformità della risposta è nullo.
- Nel caso l’incertezza attenga l’interpretazione e l’applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l’applicazione di sanzioni.
- Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al precedente art.57, comma 4, e fatta comunque salva la possibilità di risposta tardiva di cui all’art.58.
Art.61
Competenza
- La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile il quale, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
- La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui all’art.57 che riprende a decorrere dopo l’avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.
- Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
- Qualora lo ritenga opportuno la Giunta comunale, per particolari problematiche, può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
Art.62
Commissione per l’interpello
- Nell’ipotesi di questioni particolarmente complesse l’istanza di interpello viene sottoposta ad una apposita Commissione consultiva, istituita e nominata con provvedimento del Sindaco, e composta da tre esperti in materia tributaria, uno dei quali con funzioni di Presidente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale.
- La nomina della Commissione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della istanza di interpello da parte del contribuente.
- Il funzionario responsabile trasmette alla Commissione le istanze di interpello entro 3 giorni dalla sua costituzione.
- La commissione è convocata dal Presidente con lettera raccomandata con almeno otto giorni di preavviso.
- Il Sindaco con il provvedimento di istituzione della Commissione e di nomina dei componenti fissa anche la remunerazione ad essi spettante nonché le regole di funzionamento della Commissione (luogo riunioni, personale di segreteria, modalità di votazione, verbalizzazione delle riunioni, pubblicità dei pareri, ecc.).
- La Commissione rende il parere con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Il parere formulato dalla Commissione in ordine alla istanza di interpello, deve essere trasmesso al funzionario responsabile competente ad emettere la risposta entro sessanta giorni giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il funzionario responsabile procede in assenza di parere.
- Nella risposta alla istanza di interpello deve essere riportato, se espresso, il parere della Commissione in modo sintetico.
- Qualora il funzionario responsabile intenda discostarsi dal parere espresso dalla Commissione, deve motivarne le ragioni, riportando l’iter logico e giuridico seguito per giungere a tale conclusione .
CAPO VI - RISCOSSIONE E RIMBORSI
Art.63
Sospensione e dilazione del versamento
- La Giunta Comunale con propria deliberazione può sospendere o differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie relativamente a determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
- Il funzionario responsabile, solo se trattasi di annualità arretrate, può concedere al contribuente, previa presentazione di specifica istanza da prodursi prima che l’atto di accertamento sia divenuto definitivo e a condizione dell’inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni, di effettuare in forma rateizzata il versamento di tributi, interessi e sanzioni dovuti per effetto di accertamenti definiti anche con adesione del contribuente medesimo. Il numero delle rate mensili, di pari importo, è determinato secondo il seguente criterio:
- debito inferiore a € 260: nessuna rateizzazione;
- debito compreso tra € 260 e € 516: max 2 rate mensili;
- debito compreso tra € 516 e € 1550: max 4 rate mensili;
- debito compreso tra € 1550 e € 3100: max 6 rate mensili;
- debito compreso tra € 3100 e € 6200: max 8 rate mensili;
- debito oltre € 6200: max 10 rate mensili.
- Oltre all’ipotesi di cui al comma precedente, non può essere ammesso al pagamento dilazionato il contribuente che nell’ultimo triennio si è sottratto al pagamento di debiti scaduti di natura extratributaria verso il Comune.
- La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi nella misura del tasso legale a partire dalla data di scadenza naturale dell’obbligo di pagamento. Il numero delle rate è determinato con provvedimento del funzionario responsabile.
- La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima che l’atto di accertamento sia divenuto definitivo e cioè entro giorni 60 dalla notifica dell’atto stesso.
- Nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
- Nel caso in cui l’importo del quale il contribuente richiede la rateazione sia superiore a Euro 8.000, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, per una cifra corrispondente all’importo totale comprensivo degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. La prestazione della garanzia può essere esclusa dalla Giunta comunale in casi di particolare disagio economico o sociale. L’amministrazione è comunque tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni nel caso in cui sia definitivamente accertato che la somma oggetto di rateizzazione non era dovuta, ovvero era dovuta in misura minore a quella accertata.
- Il Sindaco è competente a disporre la riduzione delle rate dei ruoli della tassa smaltimento rifiuti in conformità a quanto disposto dall’art. 72, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Art.64
Unificazione dei termini di rimborso
- Il termine di presentazione dell’istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di tre anni decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso.
- Sulle somme dovute ai contribuenti maturano interessi in misura pari al saggio legale per ogni semestre compiuto.
Art.65
Accertamento di crediti di modesta entità
- In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell’azione amministrativa, l’ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino a € 10,33 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.
- Il limite di cui al comma 1 si intende comprensivo di eventuali addizionali e al netto di sanzioni, interessi ed altri accessori gravanti sul tributo.
- Nelle ipotesi di cui al comma 1 l’ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva.
Art.66
Limiti di esenzione per versamenti
e rimborso per le entrate tributarie
- Il contribuente è esonerato dall’effettuare pagamenti per le entrate tributarie qualora l’importo complessivamente dovuto per ciascun periodo d’imposta risulti non superiore a € 10,33. Non si provvede altresì al rimborso di somme relative a tributi, o quote di essi, riconosciute non dovuto, se d’importo non superiore a € 10,33. Il predetto limite di esenzione si intende comprensivo di eventuali addizionali, delle sanzioni, degli interessi e di ogni altro accessorio gravante sul tributo.
- Nelle ipotesi di cui al presente articolo l’ufficio comunale non dà luogo ai relativi adempimenti, non procedendo alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
Art.67
Determinazione degli interessi
per i crediti tributari
- Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, in deroga alle previsioni dettate dalle rispettive leggi di imposta, la misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti che per le somme a debito dei medesimi, è fissata nella misura pari al saggio legale.
- È fatta salva l’attività di accertamento e di rimborso già definita alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.
- Restano invariate le modalità di computo previste dalle rispettive leggi di imposta.
CAPO VII - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI
Art.68
Oggetto
1. È ammessa la compensazione nell’ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.
Art.69
Compensazione verticale
- Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può richiedere di estinguere parzialmente o totalmente l’obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso per il medesimo tributo, anche relativo agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
- Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo che si intende estinguere, totalmente o parzialmente, al lordo della compensazione;
- il credito che si intende utilizzare per la compensazione;
- le annualità o i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
- È in facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto dei termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
Art.70
Compensazione orizzontale
- Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione al Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo che si intende estinguere, totalmente o parzialmente, al lordo della compensazione;
- il credito che si intende utilizzare per la compensazione;
- le annualità o i periodi dei tributi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, entro il termine ivi indicato, comporta la decadenza del diritto alla compensazione.
- Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
- È in facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto dei termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
Art.71
Competenza sulla dichiarazione di compensazione
- Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.
CAPO VIII - SANZIONI
Art.72
Applicazione ed irrogazione sanzioni
- Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l’irrogazione e l’applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei Decreti Legislativi n°471 n°472 e n°473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente capo VIII, tenuto conto di quanto disposto al successivo capo IX.
Art.73
Criteri di graduazione
- Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri generali per la graduazione delle sanzioni amministrative tributarie sono così contemplati:
- omesso, tardivo, insufficiente pagamento: misura sanzionatoria fissa calcolata sull’ammontare del tributo;
- omissione totale di pagamento e dichiarazione:
b1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella minima;
b2) se accertata dall’ufficio, la misura sanzionatoria è quella massima;
b3) se accertata dall’ufficio, tenendo conto del danno economico dell’ente, della personalità del trasgressore, della sua situazione economica e sociale e dell’atteggiamento di collaborazione con l’ufficio, la misura sanzionatoria è intermedia.
- Infedele dichiarazione e parziale versamento
c1) se sanata spontaneamente dal contribuente la misura sanzionatoria è quella minima;
c2) se accertata dall’ufficio, la misura sanzionatoria è quella massima
c3) se accertata dall’ufficio, tenendo conto del danno economico dell’ente, della personalità del trasgressore, della sua situazione economica e sociale e dell’atteggiamento di collaborazione con l’ufficio, la misura sanzionatoria è intermedia.
d) omissioni o errori che non incidono sulla determinazione del tributo:
d1) la misura sanzionatoria è quella massima nei casi seguenti:
- per la mancata presentazione della dichiarazione che risulti da un’attività di controllo dell’ufficio;
- per la mancata presentazione di documenti richiesti formalmente dall’ufficio;
d2) la misura sanzionatoria è quella minima nei seguenti casi:
- per la presentazione anche fuori termine della dichiarazione a seguito di un comportamento spontaneo da parte del contribuente;
d3) la misura sanzionatoria è intermedia in tutti gli altri casi.
- Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto oltre che della personalità del trasgressore, dei criteri generali per la graduazione.
- Qualora gli errori relativi all’applicazione del tributo risultino non imputabili al contribuente non si procede alla irrogazione delle sanzioni; allo stesso modo non sono irrogate sanzioni per le violazioni formali che non abbiano comportato alcun debito d’imposta.
- Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l’applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l’emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l’esame delle eventuali deduzioni difensive, l’irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell’autore, le sue condizioni economiche e simili, incertezza della normativa, ...).
Art.74
Contestazione, irrogazione
e riscossione delle sanzioni
1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l’irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, anche mediante raccomandata con r.r., prima della iscrizione a ruolo della sanzione medesima.
CAPO IX - RAVVEDIMENTO
Art.75
Oggetto
- Il presente capo disciplina, ai sensi dell’art.50 della legge n°449/97, il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali tenuto conto di quanto disposto al precedente capo VIII.
Art.76
Cause ostative del ravvedimento
- Costituisce causa ostativa del ravvedimento, oltre che l’avvenuta contestazione della violazione, l’avvio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, compresi accessi, ispezioni, verifiche, invio di inviti o questionari, di cui l’interessato abbia ricevuto regolare comunicazione.
- Non è di ostacolo al ravvedimento l’attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.
Art.77
Regolarizzazione dei versamenti
omessi od irregolari
- In caso di violazione dell’obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all’obbligo di dichiarazione la sanzione è ridotta:
- ad 1/8 ( un ottavo ) del minimo se entro il termine di giorni 30 ( trenta) dalla scadenza viene versato contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull’importo del tributo o sulla differenza;
- ad 1/6 ( un sesto ) del minimo se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’infrazione è stata commessa viene effettuato contestualmente il pagamento del tributo dovuto o della differenza, della sanzione così ridotta e degli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull’importo del tributo o sulla differenza. Qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica la regolarizzazione deve avvenire, sempre alle condizioni di cui al presente punto b), entro un anno dalla commissione dell’infrazione.
- ad 1/3 (un terzo) del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui l’infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto o la differenza, la sanzione cosi ridotta e gli interessi legali con maturazione giornaliera da calcolare solo sull’importo del tributo dovuto o sulla differenza. In caso di inesistenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro due anni dalla commissione dell'infrazione.
Art.78
Regolarizzazione di altre violazioni
In caso di violazioni di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l’omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è così ridotta:
- ad 1/8 ( un ottavo ) del minimo, se entro 90 ( novanta ) giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento viene presentata la dichiarazione omessa e viene contestualmente versato il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull’importo del tributo dovuto o sulla differenza;
- ad 1/6 ( un sesto ) del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l’infrazione è stata commessa viene versato contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull’importo del tributo dovuto o sulla differenza. Qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell’infrazione alle condizioni di cui al punto b).
- Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, la regolarizzazione richiede anche, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, la presentazione di una dichiarazione integrativa che evidenzi e sani le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.
Art.79
Tributi riscossi tramite ruolo
Nei casi di tributi normalmente riscossi tramite ruolo, la dichiarazione integrativa o la dichiarazione in caso di omissione devono essere presentate nei termini di cui al precedente articolo 78 evidenziando le irregolarità che si intende sanare.
Il Comune provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo, con pagamento in unica soluzione, l’importo del tributo dovuto o la differenza, la sanzione ridotta e gli interessi come previsto dall’articolo precedente. comunicando preventivamente all’interessato, con apposito avviso, l’ammontare delle somme liquidate.
In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso contrario, il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie.
Art.80
Errore scusabile
In caso di errore scusabile commesso nell’effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l’interessato versa la differenza ovvero rimuove l’irregolarità entro 30 ( trenta ) giorni dalla richiesta di regolarizzazione.
Art.81
Incentivo all’adempimento
spontaneo tardivo
Prima di procedere all’emissione di avvisi di accertamento, di liquidazione, di atti di irrogazione sanzioni, il funzionario responsabile del tributo può invitare il contribuente a chiarire la sua posizione entro 30 ( trenta ) giorni dal ricevimento dell’invito.
L’invio dell’invito di cui al comma 1 non costituisce causa ostativa del ravvedimento.
Art.82
Cause di esimente
- Non si fa luogo all’applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento, a condizione che l’irregolarità venga rimossa entro trenta giorni dall’eventuale richiesta del Comune.
- La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
- In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, qualora quest’ultimo non provveda ad un riversamento diretto entro 120 giorni, resteranno dovuti il tributo e gli interessi legali, con maturazione semestrale, e non si farà luogo all'applicazione di sanzioni.
- Se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti del Comune, non si farà luogo all’applicazione di sanzioni ed interessi.
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.83
Disposizioni transitorie
- Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora non definitivi indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto impositivo.
- Per gli accertamenti già notificati e definitivi continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data in entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l’applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.
Art.84
Disposizioni finali
- Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con quelle del presente regolamento.
- La Giunta Comunale con propria deliberazione aggiorna il contenuto dei diversi regolamenti qualora norme legislative, emanate successivamente rispetto all’adozione degli stessi, apportino modificazioni non aventi carattere di discrezionalità.
- Periodicamente la Giunta Comunale provvede alla redazione dei testi dei regolamenti completi delle modifiche approvate dal Consiglio Comunale.
- I Regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza e non in contrasto con le disposizioni di quest’ultimo.
- Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2002.